Conferma dell’esclusione di un operatore economico dal procedimento di affidamento per violazione del principio di rotazione ai sensi dell’art. 49 del D.lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Sicilia ha respinto il ricorso di Medi Appalti S.r.l., esclusa da una procedura negoziata indetta dal Genio Civile di Catania per lavori di riefficientamento del corso d’acqua Torrente Saracena. L’esclusione è stata motivata dal fatto che Medi Appalti risultava “contraente uscente”, avendo già ottenuto un precedente affidamento nello stesso settore e categoria di opere (OG8). Il Tribunale ha confermato che il principio di rotazione previsto dall’articolo 49 del Codice degli Appalti vieta l’affidamento consecutivo allo stesso operatore in medesima categoria di lavori, indipendentemente dalla classifica e dal valore economico, in assenza di specifica ripartizione in fasce di valore. La sussistenza di un atto di sottomissione (perizia di variante) è stata ritenuta idonea a configurare un prolungamento contrattuale che contribuisce a considerare “in corso” il precedente affidamento. Di conseguenza, l’esclusione è legittima e, poiché Medi Appalti è stata esclusa, non ha interesse a impugnare l’aggiudicazione effettuata a favore di Etna Eko S.r.l., con conseguente improcedibilità dei motivi relativi all’aggiudicazione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta la questione dell’applicazione del principio di rotazione disciplinato dall’art. 49 del D.lgs. 36/2023, volto a evitare l’affidamento consecutivo dello stesso tipo di lavori allo stesso contraente, per favorire la concorrenza e prevenire rendite di posizione. Il Tribunale ha analizzato la sequenza temporale e la natura dei precedenti affidamenti della ricorrente, verificando che la serie temporale degli appalti e l’atto di sottomissione, che ha introdotto opere aggiuntive non previste, configurano una continuità contrattuale sufficiente a considerare l’operatore come “contraente uscente”. Ha inoltre rigettato la distinzione proposta dalla ricorrente basata sulle diverse classifiche (I e III), poiché il divieto si applica alla medesima categoria di opere (OG8), senza limitazioni alle fasce di importo, considerato che non è stato adottato alcun regolamento per la ripartizione in fasce da parte della stazione appaltante. La corte ha precisato che la ratio della norma non è la mera valutazione economica, ma la necessità di evitare affidamenti sequenziali a favore dello stesso operatore che godrebbe di vantaggi competitivi. La sussistenza di un atto modificativo del contratto precedente, benché limitato, è stata ritenuta sufficiente a protrarre la durata del precedente affidamento. Di conseguenza, l’esclusione dell’operatore è giustificata e legittimata, e le contestazioni relative all’aggiudicazione a terzi sono da considerarsi prive di interesse, essendo la ricorrente esclusa dalla gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 49 è stato il fulcro della decisione: il tribunale ha applicato il principio di rotazione previsto da questa norma, che vieta l’affidamento consecutivo di appalti della stessa categoria allo stesso contraente. È stato confermato che il divieto si applica indipendentemente dalle classifiche e dal valore economico degli appalti, in assenza di un regolamento di ripartizione in fasce. La sentenza interpreta il parametro dei “due affidamenti consecutivi” come quelli immediatamente precedenti e attuali, rigettando la tesi della ricorrente di una interpretazione più ampia. Inoltre, la sentenza ha sottolineato che la modifica contrattuale tramite il contratto integrativo o atto di sottomissione costituisce un prolungamento del precedente affidamento, rafforzando l’applicazione del divieto di rotazione.



