20/10/2025
Art. 5Art. 71Art. 94Art. 95Art. 99Art. 110Art. 183Art. 185

Annullamento dell’aggiudicazione nella procedura di concessione per fornitura idrica nel Porto di Augusta per carenza formale e sostanziale dei requisiti tecnici delle offerte

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Catania annulla l’aggiudicazione della concessione per la fornitura di acqua potabile via bettolina alle navi del Porto di Augusta, ritenendo fondati sia il ricorso principale (della seconda classificata) sia il ricorso incidentale (dell’aggiudicataria). La decisione è motivata dal riscontro di gravi carenze documentali e di disponibilità effettiva dei mezzi (pozzi e bettoline) da parte di entrambe le società partecipanti. In particolare, la commissione avrebbe dovuto escludere l’aggiudicataria per la mancata indicazione, nell’offerta tecnica, dei titoli di disponibilità dei pozzi, requisito essenziale e non sanabile tramite soccorso istruttorio. Tuttavia, anche la ricorrente principale, a sua volta, era priva della disponibilità giuridica del pozzo poiché la relativa concessione era scaduta al momento della domanda e il semplice rinnovo non attribuiva diritto certo all’uso futuro. In ragione di ciò, annullati gli atti di gara, il TAR impone all’Amministrazione di rinnovare la procedura, con compensazione integrale delle spese processuali.

Spiegazione Dettagliata

Il TAR ha adottato il principio per cui, in presenza di gravami incrociati escludenti, occorre esaminare sia il ricorso principale che quello incidentale. Ha anzitutto accolto il ricorso principale, rilevando che l’offerta dell'aggiudicataria non conteneva adeguata prova della disponibilità materiale e giuridica dei pozzi per la fornitura idrica: la mera affermazione della disponibilità senza allegare titoli (atti di proprietà, concessione, contratti) viola la lex specialis e il principio di trasparenza, trattandosi di elemento essenziale dell’offerta tecnica non sanabile con soccorso istruttorio. Parallelamente, il ricorso incidentale è stato ritenuto fondato: la ricorrente principale aveva indicato nella propria offerta un pozzo insistente su area oggetto di concessione demaniale scaduta prima della presentazione della domanda; la richiesta di rinnovo non equivale a disponibilità certa. La sentenza osserva come la partecipazione a una gara pubblica richieda il possesso effettivo, giuridicamente attestabile e attuale di tutte le risorse tecniche dichiarate, a pena di esclusione, al fine di assicurare parità di trattamento, buona fede e affidabilità della selezione. Non potendo nessuna delle due società essere legittima aggiudicataria, il TAR ordina la rinnovazione della gara.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

Il principio di buona fede e tutela dell’affidamento è richiamato per ribadire che i partecipanti alla gara devono esporre con trasparenza la reale disponibilità dei mezzi e delle risorse dichiarate nell’offerta, garantendo correttezza e veridicità delle informazioni fornite. Permettere la partecipazione a operatori privi dei requisiti sostanziali viola il principio di affidamento e altera la leale concorrenza.

Articolo 71

L’articolo disciplina la procedura aperta, confermando che tutti gli operatori potevano presentare offerta. Il giudice richiama l’applicabilità delle regole generali sulla procedura aperta, ma osserva che la selezione doveva comunque avvenire nel rispetto rigoroso dei requisiti fissati dal bando.

Articolo 94

Il TAR richiama la necessità di escludere automaticamente i concorrenti che abbiano dichiarato informazioni non veritiere o non abbiano concretamente i requisiti previsti dal bando, tra cui la disponibilità attuale e legale del pozzo, che costituisce elemento essenziale per l’esecuzione del contratto.

Articolo 95

La sentenza evidenzia che l’assenza di affidabilità e integrità, come anche l’eventuale presentazione di dichiarazioni false o fuorvianti, può essere causa di esclusione non automatica dalla gara. Il TAR allude al rischio di integrare una fattispecie di illecito professionale grave nell’ipotesi di falsa dichiarazione sulla disponibilità dei mezzi.

Articolo 99

Il TAR evidenzia che la stazione appaltante deve verificare, anche tramite richiesta documentale e accesso a banche dati, il concreto possesso dei requisiti tecnici dichiarati nelle offerte prima della stipula o dell’aggiudicazione. L’aver omesso una verifica puntuale sulla disponibilità attuale dei pozzi da parte di entrambi i concorrenti ha invalidato la procedura.

Articolo 110

Pur richiamato nel ricorso principale sull’obbligo di verifica dell’anomalia dell’offerta economica, il TAR precisa che tale verifica è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante e che, nel caso di concessioni, l’attenzione deve essere rivolta alla sostenibilità complessiva del piano economico-finanziario più che al solo prezzo, fermo restando l’obbligo di chiarezza e congruità.

Articolo 183

Il TAR richiama i criteri e le condizioni per l’aggiudicazione delle concessioni, sottolineando che il possesso effettivo dei requisiti minimi tecnici e giuridici dichiarati costituisce condizione preliminare e vincolante per la legittimità della partecipazione e della selezione.

Articolo 185

La motivazione della sentenza invoca anche i criteri di aggiudicazione delle concessioni, specificando che la stazione appaltante deve valutare l’offerta sulla base di dati oggettivi, verificabili e documentati, specie quanto a sostenibilità tecnica ed economica, e che la mancanza di prova documentale dei requisiti dichiarati impone l’esclusione.

Articoli di riferimento