Legittimità della revoca degli atti di gara per difetti motivazionali e discrezionalità del RUP nelle procedure di rilancio competitivo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha respinto il ricorso di GPI S.p.A. contro la revoca della procedura di gara indetta dall’Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico “G. Rodolico – San Marco” di Catania. La revoca è stata motivata dalla mancata trasparenza e incompletezza della valutazione tecnica delle offerte da parte della Commissione giudicatrice, non conforme alle previsioni della lex specialis. Il RUP ha esercitato legittimamente il potere di ritiro degli atti endoprocedimentali prima dell’aggiudicazione definitiva, senza necessità di motivazioni stringenti come nell’autotutela. È stata esclusa la lesione del principio di par condicio competitorum e il ricorrente non ha diritto all’aggiudicazione né alla rinnovazione parziale della valutazione. Il TAR ha inoltre escluso l’illegittimità della partecipazione della società mandante al giudizio e ha estromesso dall’azione l’Assessorato Regionale alla Salute.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma che il potere di ritiro degli atti di gara da parte della stazione appaltante è ampio e discrezionale, soprattutto se si tratta di atti endoprocedimentali anteriori alla formale aggiudicazione definitiva. Nel caso di specie, la Commissione giudicatrice non ha rispettato le regole previste dal capitolato speciale per la trasparenza e la motivazione nutrita dei punteggi tecnici assegnati, manifestando un comportamento anomalo e non motivato che ha minato la fiducia del RUP nella validità della procedura. Il RUP, nella sua funzione di coordinamento e garanzia di correttezza, ha legittimamente deciso di proporre la revoca. Il TAR esclude che tale ritiro costituisca autotutela soggetta agli stringenti requisiti degli artt. 21-quinquies e 21-nonies della legge 241/1990, dovendo solo assicurare una motivazione adeguata ma non rigorosa. Inoltre, non si ravvisa violazione del principio di par condicio competitorum né sproporzione del provvedimento revocatorio. Sull’aspetto processuale, è confermata la legittimazione della società mandante del RTI a partecipare al giudizio e viene esclusa quella dell’Assessorato regionale. Nel complesso, la sentenza sottolinea l’importanza della trasparenza e correttezza nella valutazione delle offerte tecniche e il ruolo essenziale del RUP come controllore del procedimento di gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 15, relativo al Responsabile Unico del Progetto (RUP), è centrale nella sentenza. Il TAR ha riconosciuto il ruolo del RUP non solo come coordinatore del procedimento ma anche come soggetto legittimato ad esercitare un controllo sulle valutazioni della commissione aggiudicatrice. Il RUP ha potuto proporre la revoca degli atti di gara in ragione delle difformità riscontrate nella valutazione delle offerte tecniche, senza sostituire le proprie valutazioni a quelle della commissione ma segnalando anomalie, in linea con la funzione di supervisione prevista dall’articolo.
L'articolo 93 disciplina la composizione e i compiti della commissione giudicatrice, la quale deve operare con trasparenza e seguendo correttamente i criteri di valutazione previsti dalla lex specialis. Nel caso di specie, la Commissione non ha rispettato le disposizioni circa la motivazione e la trasparenza dei punteggi tecnici assegnati, attribuendo voti uguali a tutti in modo non giustificato e rifiutandosi di fornire ulteriori chiarimenti richiesti dal RUP. Ciò ha causato l’intervento revocatorio della stazione appaltante, sulla base della violazione delle regole di corretto svolgimento della procedura di valutazione dettate dall’articolo 93 e dalla lex specialis.



