Annullamento della revoca dell'aggiudicazione per errata interpretazione e incompletezza dell'offerta economica in gara MEPA
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha accolto il ricorso presentato dall'impresa Muneglia Salvatore avverso l'annullamento della sua aggiudicazione definitiva per un appalto relativo alla riqualificazione del Parco Archeologico di Kamarina, revocata in favore della Esse I Servizi Industriali. Il TAR ha rilevato che la stazione appaltante ha errato nel valutare l'offerta concorrente, assumendo senza elementi certi una interpretazione dell'importo offerto, il quale era oltre tutto incompleto e ambiguo, non indicante i costi della manodopera e della sicurezza previsti obbligatoriamente dal Codice degli Appalti, circostanza che avrebbe comportato l'esclusione dalla gara. È stata contestata anche la mancata preventiva comunicazione di avvio del procedimento di annullamento nei confronti della prima aggiudicataria. Di conseguenza, il TAR ha annullato gli atti impugnati e dichiarato inefficace il contratto eventualmente stipulato con la seconda società, facendo rivivere l'aggiudicazione originaria in favore dell'impresa ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sui principi generali della trasparenza, imparzialità e parità di trattamento propri delle gare pubbliche, nonché sugli obblighi di chiarezza e completezza nell’offerta economica. Il TAR ha ritenuto che la stazione appaltante non abbia rispettato questi principi, poiché ha interpretato unilateralmente e senza elementi certi l’offerta presentata dalla società Esse I Servizi Industriali, violando il principio di immodificabilità e non ambiguità dell’offerta e alterando la par condicio dei concorrenti. Inoltre, la mancata indicazione obbligatoria dei costi della manodopera e degli oneri di sicurezza, che sono elementi essenziali per la valutazione e per l’esclusione dalla gara secondo l’art. 108, comma 9, del d.lgs. 36/2023, ha reso l’offerta indeterminata e inammissibile. Il Tribunale ha anche evidenziato che la stazione appaltante non ha rispettato le garanzie procedurali, omettendo la comunicazione di avvio del procedimento che avrebbe permesso all’aggiudicataria originaria di partecipare alla formazione della decisione. L’annullamento degli atti impugnati e dell’eventuale contratto consente il ripristino della situazione antecedente, con conseguente riaffidamento all’impresa originariamente aggiudicataria, tutelando così il corretto svolgimento della procedura e la parità concorrenziale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 108, comma 9, è stato richiamato per affermare l’obbligo inderogabile per gli operatori economici di indicare nell’offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali per la sicurezza, a pena di esclusione dalla gara. La società Esse I Servizi Industriali non ha ottemperato a tale obbligo, presentando un’offerta incompleta e indeterminata, che avrebbe dovuto comportare la sua esclusione. Tale omissione ha costituito un elemento centrale nel giudizio, che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione a favore di questa società e alla conferma dell’aggiudicazione originaria.



