22/04/2026
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Annullamento dell’aggiudicazione di appalto per difetti nella trasparenza e nella verifica dei punteggi automatizzati con piattaforma telematica — Obbligo di tracciabilità informatica e rispetto dei principi fondamentali negli appalti digitali

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia – Catania ha annullato l’aggiudicazione di una gara d’appalto disposta dal Consorzio di Bonifica 9 Catania per lavori di ripristino della rete idrica, in favore del Consorzio Stabile Medil, accogliendo il ricorso principale presentato dalla seconda classificata (Guarneri S.r.l.), che aveva dedotto errori nei calcoli matematici dei punteggi delle offerte tecniche eseguiti da un software gestionale utilizzato dalla commissione di gara. Il TAR ha ritenuto fondate le doglianze circa l’impossibilità di verificare i passaggi intermedi dei calcoli, ravvisando una violazione dei principi di trasparenza, tracciabilità e sindacabilità dell’azione amministrativa, oltre che della buona amministrazione, nonché la necessità che l’automazione non possa mai sacrificare la verificabilità, il controllo umano e le garanzie del giusto procedimento. Il ricorso incidentale della controinteressata (Medil), che contestava l’ammissione in gara della ricorrente per presunti vizi nella SOA e nel contratto di avvalimento, è stato respinto. È stato riconosciuto il diritto della società ricorrente ad essere aggiudicataria. L’amministrazione e la controinteressata sono state condannate alle spese.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza sancisce che, pur nell’ambito di una digitalizzazione spinta e nell’uso di strumenti informatici per la gestione delle gare d’appalto, le stazioni appaltanti non possono affidarsi ciecamente a software di calcolo automatico dei punteggi senza poter garantire la piena trasparenza e la verificabilità ex post degli esiti. Il TAR sottolinea che la digitalizzazione degli appalti, come introdotta dal d.lgs. 36/2023, è strumentale ai principi fondamentali di legalità, trasparenza, imparzialità, buon andamento ed efficienza, e non può divenire un ‘bene giuridico autonomo’. Nel caso concreto, poiché la piattaforma telematica utilizzata non consentiva di ricostruire le operazioni matematiche determinanti dei punteggi, né la commissione né la stazione appaltante erano in grado di rispondere alle contestazioni, di garantire la sindacabilità giurisdizionale e l’esatta imputabilità della decisione. Il TAR ribadisce il principio della “riserva di umanità” (human in the loop): la digitalizzazione può essere usata solo se assistita dal controllo umano, la cui presenza è imprescindibile per assicurare la possibilità di rettificare errori e garantire la piena responsabilità amministrativa. Sulla parte del ricorso incidentale, il TAR chiarisce che il possesso della SOA (attestazione di qualificazione) dalla ricorrente era valido per effetto dell’ultravigenza, avendo la ditta ausiliaria tempestivamente richiesto il rinnovo; inoltre, il contratto di avvalimento era conforme alle disposizioni di legge. In sintesi, l’automazione non può sacrificare le garanzie fondamentali dell’azione amministrativa negli appalti pubblici.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato viene richiamato quale fondamento dell’intero sistema degli appalti e della stessa digitalizzazione: la sentenza ribadisce che efficienza e rapidità – favorite dall’informatizzazione – devono sempre avvenire nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza, concorrenza e buon andamento; è quindi illegittima qualsiasi automazione che pregiudichi la verificabilità e la responsabilità delle decisioni amministrative.

Articolo 2

La sentenza menziona il principio della fiducia tra amministrazione e operatori economici, evidenziando come questo presupponga la trasparenza delle operazioni di gara e la possibilità di controllo e verifica, nonché la responsabilità amministrativa verso comportamenti formalmente corretti e verificabili.

Articolo 3

Il principio dell’accesso al mercato è invocato nel garantire che la gestione delle gare d’appalto, anche quando avviene tramite strumenti automatizzati, non possa comprimere la trasparenza, la concorrenza e la non discriminazione tra i partecipanti, assicurando la possibilità effettiva di verifica e tutela dei propri diritti.

Articolo 4

Il criterio interpretativo previsto dall’art. 4 è applicato dal TAR per affermare che tutte le disposizioni del codice, in particolare quelle sulla digitalizzazione, devono essere lette, interpretate e applicate alla luce dei principi fondamentali di legalità, trasparenza e buon andamento richiamati dagli articoli precedenti.

Articolo 5

L’articolo viene richiamato in relazione all’affidamento che gli operatori economici devono poter riporre nella correttezza delle operazioni di gara: il vulnus alla trasparenza e alla tracciabilità delle decisioni amministrative rende impossibile un affidamento tutelabile e viola la buona fede procedimentale nella gestione dell’appalto.

Articolo 17

Richiamato per delineare il quadro delle fasi procedurali della gara e per sottolineare la necessità che la determinazione dei punteggi e l’aggiudicazione siano sempre compiutamente motivate e trasparenti, sì da garantire la verificabilità delle decisioni e il rispetto delle fasi dell’affidamento dell’appalto.

Articolo 100

Invocato nell’ambito del ricorso incidentale per i requisiti di qualificazione: la sentenza chiarisce il corretto possesso e la continuità dell’attestazione SOA (requisito di ordine speciale) e conferma la correttezza dell’ammissione della ricorrente alla gara, dato che aveva tempestivamente richiesto il rinnovo.

Articolo 104

Applicato per la disciplina dell’avvalimento: il TAR dichiara la validità del contratto prodotto dalla ricorrente, che prevedeva la messa a disposizione dell’intera organizzazione aziendale e dei requisiti SOA, ritenendo soddisfatti i presupposti di legge e respingendo le censure di nullità dell’avvalimento sollevate nel ricorso incidentale.

Articolo 108

Rilevante nei motivi principali, trattando del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa: la sentenza sottolinea come la valutazione tecnica debba essere non solo corretta nei calcoli, ma anche trasparente e motivata, e che la digitalizzazione non può impedire la possibilità di verifica delle operazioni di attribuzione dei punteggi, pena il venir meno del principio stesso di imparzialità e trasparenza sancito dall’articolo.

Articoli di riferimento