Annullamento dell’aggiudicazione e subentro del secondo classificato per inidoneità e non congruità dei giustificativi in sede di verifica dell’anomalia dell’offerta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha annullato l’aggiudicazione dell’appalto per la manutenzione del verde pubblico del Comune di Siracusa al RTI Technical Services S.r.l.-Flora 2014 S.r.l., disponendo il subentro della seconda classificata, Verdidea S.r.l. La decisione nasce dal fatto che i giustificativi forniti dall’aggiudicataria per la verifica dell’anomalia dell’offerta sono risultati inidonei a dimostrare la sostenibilità economica dell’offerta stessa, non essendo stati adeguatamente motivati e presentando incongruenze sulle voci di costo, soprattutto per quanto riguarda la manodopera e il personale aggiuntivo. È stata accertata la violazione dei principi di trasparenza e par condicio, nonché delle norme sulla rigidità delle offerte. Il contratto già stipulato è stato dichiarato inefficace ex nunc, fissando il subentro di Verdidea S.r.l. quale risarcimento in forma specifica.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sulla constatazione che, nonostante la riedizione della procedura di verifica dell’anomalia dell’offerta (già annullata in precedenza dal TAR per vizi formali e sostanziali), il RTI aggiudicatario non ha mai fornito giustificativi convincenti e conformi alle prescrizioni legislative e della lex specialis. In particolare, la sottrazione e successiva riallocazione degli importi tra le varie voci di costo (soprattutto per l’agronomo, figura soggetta a clausola sociale), l’assenza di una chiara motivazione economica, e la mancata aderenza ai minimi previsti per i costi generali, rappresentano vizi che hanno reso inattendibile e non trasparente l’offerta. Il TAR applica, alla luce della reiterazione degli errori e delle plurime richieste di giustificativi rigettate, il principio del ‘one shot temperato’ escludendo il RTI e ordinando l’aggiudicazione al secondo classificato, con subentro ex nunc. Il risarcimento per equivalente è negato perché la ricorrente non ha provato in modo puntuale il danno subito. La pronuncia richiama la necessità di tutela della par condicio e della immodificabilità delle offerte dopo la loro presentazione, ribadendo il ruolo della verifica dell’anomalia come garanzia di serietà, affidabilità e corretta allocazione dei costi, soprattutto nei segmenti obbligatori come la manodopera in regime di clausola sociale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41 è stato chiamato in causa nella valutazione della correttezza della struttura dei costi dell’offerta, in particolare con riguardo ai costi della manodopera, che devono essere adeguatamente distinti, giustificati e corrispondenti alle previsioni della lex specialis e alle norme sul costo del lavoro. La sentenza pone l’accento sull’assenza di motivazione economica nella riallocazione dei costi e sulla necessità di trasparenza e attendibilità delle voci, principi fondanti dell’articolo 41, che disciplina anche la determinazione dei costi nei progetti di affidamento pubblico, incluse le componenti obbligatorie e non soggette a ribasso (come la manodopera soggetta a clausola sociale).
L’articolo 110 è centrale, poiché disciplina la procedura di verifica delle offerte anormalmente basse. Nel caso di specie, la stazione appaltante ha chiesto più volte spiegazioni sui costi sospetti dell’aggiudicatario. Tuttavia, le spiegazioni sono risultate incongrue, con spostamenti immotivati tra voci di costo e giustificazioni numeriche prive di reale dimostrazione. La sentenza ribadisce che, ai sensi dell'art. 110, la stazione appaltante deve escludere offerte per cui la sostenibilità economica non sia dimostrata in modo adeguato, e che non sono ammesse modifiche sostanziali dell’offerta in sede di giustificativi, a tutela della par condicio tra concorrenti.



