Illegittimità della proroga tecnica disposta dopo la scadenza del contratto d’appalto: annullamento della decisione di Messinaservizi Bene Comune S.p.A.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha annullato la decisione di Messinaservizi Bene Comune S.p.A. che aveva disposto la proroga tecnica di un appalto per il servizio di gestione rifiuti dopo la scadenza del contratto. La proroga era stata esercitata oltre i termini previsti dalla normativa e dai documenti di gara, violando l’art. 106, comma 11, Codice degli Appalti nonché le clausole contrattuali e di capitolato che la subordinavano a un’espressa e tempestiva determinazione dell’amministrazione prima della scadenza del contratto.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si concentra sulla legittimità della proroga tecnica dell’appalto esercitata da Messinaservizi Bene Comune S.p.A. dopo la scadenza del contratto di servizio. Il Tribunale chiarisce che la proroga tecnica, ai sensi dell’art. 106, comma 11, D.Lgs. 50/2016, può avvenire solo se prevista dalla lex specialis e disposta prima della scadenza del contratto stesso. Nel caso di specie, la proroga è stata determinata due mesi e mezzo dopo la conclusione del rapporto contrattuale, senza un’espressa e tempestiva manifestazione di volontà da parte dell’amministrazione entro i limiti temporali previsti. Inoltre, la motivazione della proroga non è risultata sufficiente e nemmeno motivata rispetto alle condizioni espressamente richieste dal contratto. La decisione ribadisce così il principio per cui la prosecuzione dell’affidamento dopo la scadenza del contratto, senza il rispetto delle regole imperative in materia di affidamenti pubblici, lede i principi di certezza del diritto e di trasparenza. Il TAR, pertanto, annulla la proroga tecnica illegittima e compensa le spese processuali tra le parti.



