26/11/2025
Art. 1Art. 10Art. 101Art. 106

Illegittima esclusione dalla gara per cauzione provvisoria insufficiente: il soccorso istruttorio sanante prevale sul formalismo

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Catania annulla il provvedimento di esclusione della società Super Eco S.r.l. da una gara d’appalto per il servizio di igiene urbana, motivata dall’aver presentato una garanzia provvisoria di importo insufficiente a causa di un errore nella qualificazione aziendale. Il Tribunale ha ritenuto che, ai sensi del nuovo Codice degli Appalti, questo tipo di irregolarità può essere sanata mediante soccorso istruttorio, senza automatica esclusione, valorizzando i principi di risultato, massima partecipazione e antiformalismo.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza affronta la questione della legittimità dell’esclusione dalla gara per aver presentato una cauzione provvisoria di importo inferiore a quello richiesto a causa di un errore nella qualificazione dell’operatore economico (da PMI, con conseguente riduzione della cauzione, invece che grande impresa). Nonostante la stazione appaltante abbia ritenuto l’errore insanabile sulla base di orientamenti formali e della necessità che la garanzia sia completa e valida prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta, il TAR ha aderito alla tesi – avallata anche da recenti pronunce del Consiglio di Stato – secondo cui la presentazione tempestiva di una cauzione di importo errato costituisce una irregolarità documentale sanabile tramite il soccorso istruttorio sanante (art. 101, comma 1, lett. b) del Codice Appalti). Il Collegio ha motivato che solo la totale assenza della garanzia ricade nella fattispecie della insanabilità e che, invece, la presenza di una garanzia inesatta consente la regolarizzazione in corso di gara. L’interpretazione si fonda sul testo degli articoli del Codice degli Appalti, sul principio del risultato, sulla tutela della concorrenza e sulla massima partecipazione, oltre che sull’assenza di un espresso divieto nella lex specialis di gara. Ne deriva che l’esclusione per tale motivo è contraria ai principi di legalità, buona fede e tutela dell’interesse pubblico e va quindi annullata.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 1

Il principio del risultato ha guidato l’interpretazione delle regole di gara e del Codice, imponendo di evitare inutili formalismi che frenino la partecipazione e l’obiettivo di ottenere la migliore offerta, garantendo efficienza e concorrenza. Il Collegio richiama esplicitamente il principio per sostenere l’adozione di una lettura antiformalistica del sistema e valorizzare la sostanza delle offerte rispetto a meri vizi formali.

Articolo 10

La sentenza richiama il principio di tassatività delle cause di esclusione, sottolineando che esclusioni non espressamente previste dal Codice (artt. 94 e 95) sono nulle, e che comunque il mero errore nell’importo della cauzione non configura una causa tipica di esclusione, potendo essere sanato tramite il soccorso istruttorio sanante.

Articolo 101

Norma centrale nel ragionamento del TAR: viene applicata distinguendo tra soccorso istruttorio integrativo (per documenti mancanti, ex lett. a) e soccorso istruttorio sanante (per irregolarità o inesattezze, ex lett. b). La cauzione di importo errato rientra tra le ipotesi sanabili ex lett. b), con possibilità di integrazione dopo la scadenza, purché il documento fosse stato presentato tempestivamente, distinguendo così la situazione da quella di completa assenza di cauzione.

Articolo 106

L’articolo regola la cauzione provvisoria (importo, riduzioni, durata), la cui disciplina è stata alla base dell’errore del concorrente e delle modalità di regolarizzazione. Il TAR sottolinea che i requisiti di durata ed eventuali vizi sulla garanzia non costituiscono automaticamente motivo di esclusione, se sanabili in virtù delle regole generali del soccorso istruttorio e delle interpretazioni offerte dalle norme e dalla giurisprudenza.

Articoli di riferimento