Ribasso dei costi di manodopera negli appalti pubblici: interpretazione dell'art. 41, comma 14, D.Lgs. 36/2023 e applicazione nel contenzioso relativo all'appalto comunale di Milazzo
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha valutato un ricorso riguardante la corretta determinazione dell'importo di aggiudicazione di una gara d'appalto per la custodia e manutenzione di impianti comunali a Milazzo. La questione principale riguarda se i costi della manodopera debbano essere esclusi dall'applicazione del ribasso percentuale offerto dalle ditte concorrenti, in base a quanto previsto dall'art. 41, comma 14 del D.Lgs. 36/2023. Il Tribunale ha ritenuto che i costi della manodopera devono essere scorporati dall’importo soggetto a ribasso a meno che non vi sia espressa indicazione di ribasso su tali costi, comunque soggetta a giustificazione tramite la procedura di verifica dell’offerta anomala. Di conseguenza, ha accolto il ricorso per motivi aggiunti, annullando il provvedimento di aggiudicazione che aveva computato erroneamente il ribasso anche sui costi della manodopera, pur confermando l’aggiudicazione all’ATI ricorrente.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda su un’interpretazione letterale e sistematica dell'art. 41, comma 14, del Codice degli Appalti (D.Lgs. 36/2023), che prevede lo scorporo dei costi della manodopera dall'importo soggetto a ribasso per le gare di lavori e servizi. Tuttavia, la norma lascia aperta la possibilità che l’operatore economico dimostri che il ribasso complessivo (inclusivo del costo manodopera) derivi da una più efficiente organizzazione aziendale, circostanza che può giustificare un ribasso anche su tale voce, sottoposta a verifica in sede di analisi di anomalia. Il Tribunale condivide una linea interpretativa conforme agli orientamenti recenti del Consiglio di Stato e dell’ANAC, i quali individuano un equilibrio fra la tutela rafforzata della manodopera e la libertà d’impresa, evitando che la stazione appaltante imponga un rigido divieto di ribasso sui costi manodopera che rischierebbe di compromettere la concorrenza. Nel caso concreto, poiché l’ATI ricorrente aveva separatamente indicato il costo della manodopera in misura conforme agli atti di gara e non aveva manifestato un ribasso esplicito su tale voce, il ribasso deve essere calcolato escludendo tali costi, con conseguente rettifica dell’importo di aggiudicazione a favore della ricorrente. La sentenza ribadisce inoltre il principio interpretativo secondo cui, in presenza di ambiguità nell’offerta, la stazione appaltante può e deve ricercare la volontà reale dell’offerente, eventualmente richiedendo chiarimenti, in linea con i principi di buona fede, trasparenza e correttezza procedimentale introdotti dal nuovo Codice degli Appalti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41, comma 14, del D.Lgs. 36/2023 è il fulcro della controversia; la norma stabilisce che i costi della manodopera e della sicurezza devono essere scorporati dall’importo soggetto a ribasso nelle gare di lavori e servizi. La sentenza interpreta tale disposizione nel senso che i costi della manodopera non possono essere automaticamente soggetti a ribasso, salvo che l’operatore economico dimostri, in sede di verifica dell’anomalia, che il ribasso complessivo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale. La norma viene collegata anche ad altre disposizioni del codice (art. 108, comma 9; art. 110, comma 1) e alle linee guida dell’ANAC e del MIT per bilanciare la tutela della manodopera con la libertà di iniziativa economica. La sentenza utilizza questo articolo per escludere l’applicazione diretta del ribasso percentuale sui costi della manodopera indicati in offerta senza espressa giustificazione.



