Gara d’appalto impianto depurazione: la legittimità dell’aggiudicazione in assenza di un monte ore minimo nella lex specialis
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha respinto il ricorso presentato dalla società W.T.C. avverso l’aggiudicazione ad altra impresa (WISCO) di una gara per la gestione e manutenzione di un impianto di depurazione presso l’aeroporto di Catania. La ricorrente contestava che l’offerta aggiudicataria fosse illegittima perché basata su un numero di ore di lavoro inferiore a quello che secondo essa era previsto dalla lex specialis, ed era quindi anomala, non sostenibile e da escludere. Il Tribunale ha tuttavia chiarito che la documentazione di gara non prevedeva espressamente un monte ore minimo obbligatorio per il personale e che i chiarimenti resi dalla stazione appaltante in corso di gara, integrativi rispetto alla lex specialis, non potevano vincolare i concorrenti. Pertanto, l’offerta della controinteressata non era difforme dalla disciplina di gara e la verifica di anomalia svolta dalla stazione appaltante è stata ritenuta congrua.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha fondato la sua decisione sul principio secondo cui i requisiti delle offerte devono essere ricavabili esclusivamente dalla lex specialis di gara e non possono essere imposti successivamente tramite chiarimenti integrativi. Nel caso di specie, la lex specialis prevedeva per il personale solo una 'presenza giornaliera', senza specificare un monte ore minimo, e dunque non era possibile pretendere che le offerte coprissero obbligatoriamente un certo numero di ore. I chiarimenti resi dalla stazione appaltante non potevano innovare il contenuto della legge di gara. Le offerte potevano quindi essere formulate diversamente rispetto al computo orario considerato indicativo dalla stazione appaltante. La verifica di congruità dell’offerta sospettata di anomalia era corretta, in quanto la stazione appaltante ha ritenuto per relationem giustificate le spiegazioni dell’aggiudicataria, come consentito dalla disciplina e dalla giurisprudenza. Non essendoci difformità rispetto alla lex specialis e non potendo considerarsi vincolanti i chiarimenti successivi, il ricorso è stato ritenuto infondato su tutti i motivi: anche le censure sull’attribuzione dei punteggi tecnici e su presunta disparità di trattamento sono state respinte.
Collegamenti al Codice Appalti
L'art. 110 del D.Lgs. 36/2023 è stato invocato dalla ricorrente per sostenere che la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’offerta aggiudicataria per anomalia, dato il ridotto monte ore e i costi di manodopera più bassi. Il TAR ha invece sottolineato che la verifica di anomalia deve essere valutata in relazione alle previsioni della lex specialis; non essendovi un vincolo numerico sulle ore di presenza del personale, l’offerta dell’aggiudicataria non era anomala secondo i criteri dell’art. 110. In particolare, l’articolo consente agli offerenti di giustificare il ribasso sulla manodopera purché non inferiori ai minimi salariali, e la stazione appaltante può motivare l’accettazione delle giustificazioni anche in modo sintetico se la valutazione è positiva.



