Annullamento delle Delibere di Esclusione da Gara d’Appalto per Violazione del Contraddittorio Procedimentale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia ha accolto il ricorso proposto dalla società Miglionico S.r.l., annullando le delibere dell'Azienda Ospedaliera Policlinico 'G. Rodolico – San Marco' che avevano revocato l'aggiudicazione originaria e assegnato la gara a un altro concorrente. Il giudice amministrativo ha ritenuto fondata la censura relativa all'omessa instaurazione del contraddittorio procedimentale durante la rivalutazione dei requisiti tecnici dell’offerta e ha sancito che la ricorrente avrebbe dovuto essere messa in condizione di partecipare e difendere la propria posizione prima della sua esclusione.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza riconosce l’illegittimità della revoca dell’aggiudicazione e della successiva riassegnazione della gara per violazione del diritto di partecipazione procedimentale della ricorrente. In particolare, il TAR ha sottolineato che, anche in presenza di valutazioni tecniche apparentemente vincolate (cioè dovute per legge e non discrezionali), la pubblica amministrazione è tenuta comunque a effettuare un’istruttoria accurata che includa la partecipazione dell’interessato, quando siano coinvolti profili tecnici complessi. La mancata concessione di un contraddittorio effettivo, ovvero di un termine per presentare osservazioni e documenti prima dell’esclusione dell’offerta, costituisce vizio procedimentale che non può essere ritenuto mera irregolarità, ma incide sulla legittimità degli atti di autotutela adottati dall’amministrazione. Gli altri motivi di ricorso (inerenti la motivazione degli atti, il soccorso istruttorio, la posizione dell’aggiudicatario subentrante e il principio del risultato) sono stati ritenuti infondati o inammissibili. In conseguenza dell’accoglimento, sono state annullate le delibere impugnate e l’amministrazione è stata condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti della ricorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio del risultato è stato invocato dalla ricorrente per giustificare la valutazione della propria offerta e per sostenere che, anche in presenza della mancanza di alcuni elementi formali, la stazione appaltante avrebbe dovuto tener conto della sostanza dell’offerta. Il TAR, tuttavia, ha chiarito che il principio del risultato non può mai essere contrapposto ai principi di legalità e alla necessità del rispetto della lex specialis di gara: la qualità del risultato non può mai giustificare deroghe ai requisiti minimi richiesti dai documenti di gara.
L’articolo 90 è stato richiamato per giustificare la natura e gli effetti delle comunicazioni di esclusione e degli atti endoprocedimentali (come il verbale di commissione e la nota di esclusione). La sentenza riconosce che le comunicazioni effettuate dalla stazione appaltante avevano natura procedimentale, ma ha ritenuto comunque necessario assicurare la partecipazione dell’operatore interessato nelle fasi che potevano pregiudicare la sua posizione, specie in presenza di valutazioni tecniche decisive per l’esclusione. L’omissione di un vero contraddittorio rende illegittima la successiva esclusione, anche se formalmente comunicata nei termini di legge.



