Annullamento parziale dell’aggiudicazione per omessa verifica di anomalia del costo della manodopera in gara di servizi di disinfestazione e pulizia
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale di Catania ha accolto parzialmente il ricorso di Ekoverden S.r.l., concorrente esclusa, contro l’aggiudicazione di un appalto di servizi di disinfestazione e pulizia alla società Ecolife Clean Services S.r.l. L’annullamento riguarda l’omessa attivazione da parte dell’Azienda Trasporti Messina (ATM) della verifica di congruità sull’offerta economica, in particolare sul costo della manodopera indicato dall’aggiudicataria, che risultava inferiore rispetto a quello stimato nel disciplinare. Sono state invece rigettate le altre censure di Ekoverden, non riscontrando irregolarità nell’ammissione e nelle offerte tecniche ed economiche di Ecolife. Anche il ricorso incidentale di Ecolife contro l’ammissione di Ekoverden è stato respinto. La sentenza ordina che la stazione appaltante effettui la verifica di anomalia richiesta e procede alla rinnovazione del procedimento.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza conferma che un errore materiale riconoscibile nell’offerta economica, come un refuso nella descrizione dell’appalto, è sanabile tramite chiarimenti senza pregiudicare la validità dell’offerta stessa. Il fatto che l’aggiudicataria non abbia indicato esplicitamente il contratto collettivo di lavoro nell’offerta economica non costituisce motivo di esclusione, poiché tale indicazione era già fissata nel disciplinare. La sentenza sottolinea che ai sensi dell’articolo 41 del Codice degli Appalti, la stazione appaltante deve verificare se il costo della manodopera indicato nell’offerta sia congruo rispetto a quello stimato. Non basta indicare un costo complessivamente inferiore: l’operatore economico deve dimostrare che il ribasso deriva da una più efficiente organizzazione aziendale e non da violazioni dei minimi salariali. Nel caso di specie, ATM ha omesso di attivare questa verifica e di richiedere adeguate giustificazioni a Ecolife. Ciò costituisce violazione del principio di correttezza e trasparenza della procedura e comporta l’annullamento dell’aggiudicazione. La sentenza indica quindi che la gara deve tornare alla fase della verifica dell’anomalia dell’offerta economica per consentire un esame corretto e motivato da parte della stazione appaltante. Inoltre, il TAR rigetta il ricorso incidentale di Ecolife, confermando che Ekoverden era legittimamente ammessa alla gara.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 41 è richiamato per la sua disciplina sui costi della manodopera e sui livelli di progettazione. In particolare, si evidenzia che l’offerta doveva indicare correttamente il costo della manodopera con riferimento al CCNL applicabile, come previsto dal disciplinare di gara conforme all’art. 41. Viene affermato che l’omessa indicazione esplicita del CCNL nell’offerta economica non giustifica l’esclusione poiché il CCNL era già fissato nel disciplinare. Inoltre, il costo della manodopera indicato deve essere coerente con i requisiti normativi di sostenibilità e congruità, da verificare con apposita procedura.
L’articolo 110 disciplina le offerte anormalmente basse e la necessità per la stazione appaltante di valutare la congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta, richiedendo chiarimenti all’offerente quando il costo della manodopera è inferiore a quanto stimato. La sentenza applica questo principio affermando che l’amministrazione avrebbe dovuto attivare la verifica di anomalia sull’offerta di Ecolife, poiché il costo indicato (€ 181.160,00) era inferiore a quello stimato in gara (€ 196.800,00) con uno scostamento significativo. L’assenza di giustificazioni concrete da parte dell’aggiudicataria e l’omissione da parte di ATM di avviare tale verifica risultano vizi procedurali che hanno determinato l’annullamento dell’aggiudicazione.



