Annullamento dell'affidamento diretto del servizio di progettazione esecutiva al Università Kore per mancato possesso dei requisiti di legge
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR di Catania ha accolto il ricorso contro l'affidamento diretto da parte del Comune di Enna all'Università Kore del servizio di progettazione esecutiva del Parco Urbano di Enna Bassa, ritenendo che l'Università non possiede i requisiti previsti dalla normativa vigente per essere affidataria di appalti pubblici di servizi di ingegneria e architettura. In particolare, l'Università non ha inserito nel proprio statuto la precisa previsione di poter erogare tali servizi e non ha dimostrato il possesso di un organigramma e di un direttore tecnico conformi ai requisiti di legge. Di conseguenza, gli atti di affidamento sono stati annullati e condannate le parti resistenti alle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull'interpretazione rigorosa dell'art. 66 del Codice degli Appalti, che consente l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura solo a soggetti che, oltre a essere abilitati legalmente, possiedono requisiti stringenti quali l'esplicita indicazione nell'oggetto sociale di poter erogare tali servizi, un organigramma idoneo e un direttore tecnico qualificato. L'Università Kore non ha dimostrato di possedere tali requisiti, né il suo statuto né il regolamento interno forniscono una disciplina sufficientemente chiara e conforme a tali obblighi. Il giudice ha quindi sancito che l'affidamento diretto effettuato è illegittimo per carenza del requisito fondamentale previsto dalla legge, non potendo supplire neanche il regolamento interno, che per di più è gerarchicamente inferiore rispetto allo statuto e risulta antecedente ad esso. Le altre censure sollevate dal ricorrente sono state assorbite dal rigetto della questione principale sul possesso dei requisiti. La pronuncia conferma inoltre la legittimazione ad agire in giudizio delle associazioni professionali coinvolte, rigettando le eccezioni del Comune.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 66 è stato centrale nel giudizio: la norma stabilisce che possono partecipare alle gare per servizi di ingegneria e architettura anche 'altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale' purché siano in possesso dei requisiti previsti nell'Allegato II.12. Il TAR ha interpretato tale disposizione in modo restrittivo, evidenziando che il possesso dell'oggetto sociale specifico e dei requisiti organizzativi (organigramma e direttore tecnico) è conditio sine qua non per l'affidamento. Poiché l'Università Kore non ha dimostrato di avere tali requisiti, l'affidamento diretto è stato dichiarato illegittimo e annullato.



