Gara per la riqualificazione del plesso sportivo di Camporotondo: Legittimità dell’aggiudicazione in favore del RTI Consorzio Stabile Agoraa e improcedibilità del ricorso incidentale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, sez. staccata di Catania, ha respinto il ricorso del RTI Acreide contro l’aggiudicazione della gara per la riqualificazione del plesso sportivo di Camporotondo al RTI Consorzio Stabile Agoraa, dichiarando inoltre improcedibile il ricorso incidentale proposto da Agoraa contro Acreide. Il Tribunale ha ritenuto che il Consorzio aggiudicatario avesse mantenuto validamente i requisiti di qualificazione richiesti durante tutta la procedura, nonostante un temporaneo declassamento formale. Sono state ritenute legittime anche le valutazioni tecniche della commissione di gara. La decisione ha comportato la condanna del ricorrente principale alle spese.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR si è pronunciato prioritariamente sul ricorso principale, come imposto dalla più recente giurisprudenza. Sul piano dei requisiti di qualificazione (art. 100 Codice Appalti), il Tribunale ha ritenuto che il Consorzio Stabile Agoraa avesse mantenuto in modo continuativo e legittimo la qualificazione richiesta per la categoria OS18-A, nonostante nei documenti intermedi della procedura risultasse per un periodo una classifica inferiore. Il Tribunale ha accertato che la temporanea perdita della 'classe V' era legata a un meccanismo fisiologico di rinnovo delle attestazioni SOA specifico per i consorzi stabili, e che, una volta riattivata la qualificazione della consorziata rilevante, l’attestazione aggiornata ha avuto valore retroattivo, garantendo così il rispetto della regola della continuità del requisito. Quanto alle contestazioni sulle valutazioni tecniche (art. 108 Codice Appalti), il Tribunale ha sottolineato che il sindacato giudiziale sulle valutazioni di merito della commissione è possibile solo entro limiti di manifesta illogicità o irragionevolezza, qui non riscontrati. Le ragioni tecniche della commissione sono state ritenute coerenti e prive di vizi macroscopici. In definitiva, dichiarata l’infondatezza del ricorso principale, il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, seguendo la regola procedurale che evita pronunce inutili qualora venga a cadere l’interesse subordinato della parte controinteressata. Il giudizio conferma la legittimità della procedura di gara e dell’aggiudicazione, applicando rigorosamente i principi di continuità dei requisiti e di ragionevolezza delle valutazioni tecniche.
Collegamenti al Codice Appalti
Il TAR ha richiamato l’art. 10 per affermare la nullità di qualsiasi causa di esclusione aggiuntiva rispetto a quelle tassativamente previste dal Codice degli Appalti, disapplicando la clausola del disciplinare che vietava avvalimento e subappalto necessario nelle categorie OG11 e OS18-A, in quanto non conforme al principio di tassatività delle cause di esclusione.
L'art. 71 è stato correttamente applicato dalla stazione appaltante per la scelta della procedura aperta e la definizione dei termini di presentazione delle offerte, con la conseguente disciplina del procedimento di gara a cui tutte le parti hanno aderito.
L’art. 95 è stato invocato nel ricorso incidentale per motivare un’eventuale esclusione di Acreide per gravi illeciti professionali. Tuttavia, il TAR ha precisato che tali cause non determinano l’esclusione automatica, ma rientrano nella valutazione discrezionale dell’amministrazione, e nel caso concreto quest’ultima aveva adeguatamente motivato la propria scelta di ammettere Acreide.
L’articolo è stato centrale per valutare la regolarità della qualificazione SOA richiesta per la partecipazione alla gara. Il TAR ha analizzato il possesso e la continuità dei requisiti di ordine speciale, riconoscendo la validità della prassi che consente ai consorzi stabili di regolarizzare l’attestazione SOA anche dopo verifiche sulle consorziate, con effetti retroattivi, purché il requisito fosse presente alla scadenza per la presentazione delle offerte e ripristinato dopo l’eventuale sospensione tecnica.
L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione degli appalti; qui è stato applicato nel vaglio sulla correttezza della scelta dell’offerta economicamente più vantaggiosa da parte della commissione. Il TAR ha ritenuto legittime le scelte valutative della commissione in relazione ai criteri di qualità e prezzo, escludendo anomalie o vizi macroscopici nelle valutazioni dei sub-criteri tecnici contesi tra i raggruppamenti concorrenti.



