29/05/2026
Art. 35Art. 71

Accesso agli atti e limiti alla riservatezza nell’offerta tecnica aggiudicataria: illegittimità dell’oscuramento non adeguatamente motivato

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Sicilia, Sezione di Catania, ha accolto il ricorso della società 2858 Security S.r.l. contro la decisione della stazione appaltante di oscurare larga parte dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria Elisicilia S.r.l., per asseriti segreti tecnici e commerciali, senza una motivazione specifica e adeguata. Il Tribunale ha annullato la comunicazione di aggiudicazione nella parte relativa all’oscuramento, ordinando all’Azienda Policlinico di Catania di consegnare integralmente l’offerta tecnica alla ricorrente entro quindici giorni.

Spiegazione Dettagliata

La decisione si fonda sulla necessità di bilanciare trasparenza, diritto di difesa e tutela dei segreti tecnici/commerciali nella fase successiva all’aggiudicazione di una gara pubblica. Il TAR osserva che la normativa e la giurisprudenza impongono che la dichiarazione di segreto tecnico/commerciale sia motivata e comprovata in modo dettagliato e specifico. Nel caso di specie, l’aggiudicataria aveva formulato una richiesta generica e la stazione appaltante aveva accolto la richiesta senza alcuna autonoma verifica o motivazione. Ciò viola l’art. 35 del Codice degli Appalti, che richiede una puntuale ponderazione tra diritto di accesso e tutela della riservatezza, nonché la giurisprudenza nazionale ed europea che valorizzano solo quelle limitazioni effettivamente giustificate, secondo il principio di proporzionalità. La sentenza sottolinea inoltre che la tutela del segreto non può essere illimitata e che, in assenza di una compiuta motivazione, deve prevalere la trasparenza. Viene quindi riconosciuto alla ricorrente il diritto all’accesso integrale all’offerta tecnica, per tutelare le proprie ragioni, e viene ordinato alla stazione appaltante di fornire la documentazione richiesta.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 disciplina l’accesso agli atti e la riservatezza, specificando che il diniego o l’oscuramento delle offerte tecniche per ragioni di segreto tecnico/commerciale può avvenire solo con motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente. La sentenza valorizza questo principio e censura l’oscuramento generico e non motivato, affermando che in assenza di elementi specifici a supporto dell’esistenza di un segreto industriale o commerciale effettivo, prevale il diritto di accesso e difesa degli altri concorrenti.

Articolo 71

L’articolo 71 è citato ai soli fini di individuare la tipologia di procedura (procedura aperta) e la base normativa per lo svolgimento della gara d’appalto oggetto della controversia. Non ha incidenza specifica sulla questione dell’accesso e della riservatezza, ma viene riportato per completezza e inquadramento della fattispecie procedurale.

Articoli di riferimento