Illegittimità dell’esclusione per mancata attivazione del soccorso istruttorio in caso di omissione documentale a supporto del punteggio tecnico (TAR Sicilia Catania, Sez. V, sentenza 21 ottobre 2025)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, sezione staccata di Catania, ha annullato l’aggiudicazione di tre lotti di una gara per lavori autostradali, accogliendo il ricorso della concorrente esclusa per mancata allegazione di attestati di formazione del personale, elemento che avrebbe dato diritto a 10 punti nell’offerta tecnica. Il Tribunale ha ritenuto che la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, come previsto dall’art. 101 del Codice degli Appalti e dal disciplinare di gara: la mancata allegazione degli attestati, in quanto riferita a un requisito dichiarato come preesistente, costituiva una carenza meramente documentale e non sostanziale che poteva essere sanata senza alterare il contenuto dell’offerta. Il TAR ha quindi disposto la riedizione della valutazione con attivazione del soccorso istruttorio, rigettando le eccezioni di inammissibilità e compensando le spese.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sul principio di massima partecipazione alle gare e sul bilanciamento tra esigenze di concorrenza e corretta selezione dell’offerta migliore. La sentenza richiama l’art. 101 del Codice degli Appalti e il relativo disciplinare, secondo cui la stazione appaltante deve consentire l’integrazione di documenti a supporto dell’offerta tecnica ove questi attestino circostanze preesistenti. Nel caso di specie, la società ricorrente aveva espressamente dichiarato il possesso degli attestati mancanti e la loro preesistenza; la mancata allegazione era stata causata da mero errore materiale. Secondo il Collegio, la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio, consentendo la regolarizzazione e assegnando il relativo punteggio. L’omesso soccorso ha violato i principi di semplificazione, leale collaborazione e risultato (art. 1 d.lgs. 36/2023), traducendosi in un eccesso di formalismo che ha compromesso la concorrenza e la scelta dell’offerta migliore. La sentenza stabilisce quindi l’annullamento degli atti di aggiudicazione e la necessità di nuova valutazione con attivazione del soccorso istruttorio, non pronunciandosi sul risarcimento per la natura rimediale della decisione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 90 è citato per regolare le modalità di comunicazione dell’aggiudicazione agli offerenti, con riferimento ai termini e alle informazioni che devono essere trasmesse. Nella sentenza, la corretta applicazione dell’articolo è richiamata relativamente alla comunicazione degli esiti di gara agli operatori, ma non costituisce il fulcro della decisione, che verte piuttosto sull’aspetto procedurale successivo (soccorso istruttorio).
L’articolo 101 è centrale nella sentenza. Il TAR lo applica per affermare che la commissione avrebbe dovuto attivare il soccorso istruttorio rispetto alla mancata allegazione documentale degli attestati, ritenendo tale omissione sanabile poiché relativa a un elemento dichiarato e preesistente, e non costituente una modifica sostanziale dell’offerta. Viene ribadito che il soccorso istruttorio serve a evitare esclusioni per meri formalismi, in ossequio alla ratio semplificativa e al principio di buona fede. La sentenza distingue chiaramente tra carenze sostanziali e meramente formali, ponendo la fattispecie in esame tra queste ultime e richiamando la normativa per legittimare l’integrazione postuma dei documenti.



