Legittimità dell’Avvalimento Premiale per il Rating di Legalità nelle Gare d’Appalto: rigetto del ricorso di Cooperativa Co.Ser. contro l’aggiudicazione a Ialite ETS
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, sezione di Catania, ha respinto il ricorso della Cooperativa Sociale Co.Ser. che contestava l’aggiudicazione di un appalto per servizi scolastici all’Associazione Ialite ETS, ritenendo legittima l’attribuzione del punteggio relativo al rating di legalità ottenuto da Ialite tramite avvalimento da altra società certificata. Il tribunale ha ritenuto che il rating di legalità sia un requisito premiale, per il quale l’avvalimento è ammesso, purché il relativo contratto indichi dettagliatamente le modalità operative del trasferimento di know-how e buone pratiche. Ha inoltre escluso la nullità del contratto di avvalimento, giudicando le obbligazioni sufficientemente determinate. Le spese sono state compensate per la novità della questione.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR si è pronunciato su un ricorso che metteva in discussione la corretta applicazione del meccanismo dell’avvalimento ‘premiale’ ai fini dell’attribuzione del punteggio del rating di legalità. Co.Ser. sosteneva che tale punteggio potesse essere riconosciuto solo in capo a chi possiede direttamente la certificazione, mentre la stazione appaltante e Ialite sostenevano fosse legittimo acquisirlo tramite avvalimento. Il TAR ha accolto la tesi della stazione appaltante, facendo leva sia sull’interpretazione letterale dell’art. 104 del Codice dei Contratti, sia sulla giurisprudenza più recente, che - anche a seguito della riforma del 2023 - ha riconosciuto la piena ammissibilità dell’avvalimento premiale in assenza di espliciti divieti, essendo il rating di legalità un elemento premiale e non un requisito generale o di ammissione. Quanto alla validità del contratto di avvalimento fra Ialite e la società ausiliaria, il TAR ha stabilito che non era necessario il trasferimento di risorse materiali, ma era sufficiente l’impegno, dettagliatamente descritto, a trasferire know-how, procedure aziendali e buona prassi, oltre a supporto operativo. È stato quindi ritenuto che il contratto non fosse generico o nullo, ma rispondente ai canoni normativi e giurisprudenziali. Il ricorso è stato quindi rigettato e le spese compensate per la complessità e novità della materia.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 71 è richiamato per indicare che la procedura di affidamento del servizio di assistenza scolastica è stata indetta come procedura aperta, aperta cioè a tutti gli operatori economici, nel rispetto dei termini minimi e delle modalità previste dal Codice.
L’articolo 90 viene citato in relazione alla comunicazione dell’aggiudicazione agli operatori concorrenti e alla pubblicazione degli atti di gara sulla piattaforma telematica, nel rispetto degli obblighi di trasparenza e informazione previsti dal Codice.
L’articolo 104 è centrale nella decisione: il TAR lo interpreta come disposizione che consente l’avvalimento non solo per i requisiti di partecipazione ma anche per quelli premiali (come il rating di legalità), fermo il rispetto delle modalità operative. La sentenza sottolinea che il nuovo Codice ha liberalizzato l’avvalimento premiale e che questo può riguardare anche requisiti non materiali, come le certificazioni organizzative, purché il contratto espliciti il trasferimento concreto di conoscenze, procedure, modelli e buone pratiche che sono alla base del requisito prestato dall’ausiliaria, senza necessità di dettagli su risorse materiali.



