Annullamento dell’aggiudicazione per illegittima rettifica dell’offerta economica nella gara per la gestione del Canone Unico Patrimoniale del Comune di Vittoria
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, sezione distaccata di Catania, ha annullato l’aggiudicazione in favore di Publiservizi S.r.l. della concessione per il servizio di gestione e riscossione del Canone Unico Patrimoniale del Comune di Vittoria. L’annullamento è avvenuto in quanto la stazione appaltante aveva illegittimamente modificato postuma, motu proprio, l’offerta economica dell’aggiudicataria, dimezzando il costo della manodopera da 300.000 a 150.000 euro in assenza di un errore materiale comprovato e contro la volontà espressa dalla concorrente stessa. Il TAR ha ritenuto che tale intervento abbia rappresentato una manipolazione inammissibile delle offerte presentate, non consentita ai sensi del Codice dei Contratti Pubblici, e che la stazione appaltante avrebbe dovuto invece procedere ad una effettiva e completa verifica di anomalia dell’offerta.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda su due pilastri principali. In primo luogo, il TAR ha rilevato che la stazione appaltante non poteva intervenire d’ufficio e modificare unilateralmente l’offerta economica della controinteressata, interpretando arbitrariamente come errore materiale una voce di costo – quella della manodopera – che l’operatore aveva invece confermato e giustificato, sia in sede amministrativa che processuale. Il giudice amministrativo ha evidenziato che la correzione del costo della manodopera ha drasticamente alterato l’equilibrio dell’offerta, trasformandola da potenzialmente in perdita a remunerativa, in violazione dei principi di immodificabilità delle offerte e di correttezza e trasparenza della procedura (artt. 107, 108, 110 Codice). In secondo luogo, il TAR ha precisato che la corretta reazione della stazione appaltante, di fronte a possibili profili di anomalia (ad esempio l’eccessiva incidenza dei costi del personale rispetto ai ricavi stimati), avrebbe dovuto essere quella di attivare la procedura di verifica della congruità dell’offerta, chiedendo all’operatore tutte le spiegazioni e solo all’esito eventualmente escluderlo dalla gara, senza intervenire in modo sostitutivo sul contenuto dell’offerta. Viene quindi disposto l’annullamento degli atti impugnati e il rinvio della decisione finale all’amministrazione, che potrà rivalutare la posizione dell’aggiudicataria secondo la procedura corretta. Il TAR si astiene dal disporre l’esclusione diretta della società aggiudicataria, ribadendo il limite invalicabile del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecnico-discrezionali della Pubblica Amministrazione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato invocato per quanto concerne la coerenza tra progettazione, costi e contenuti dell’affidamento, in particolare in relazione alla precisa indicazione dei costi di manodopera nella documentazione progettuale e nella lex specialis. La sentenza richiama la necessità di rispetto dei livelli progettuali e della trasparenza sui costi nei documenti di gara.
La procedura è stata indetta come procedura aperta ex art. 71, che garantisce la più ampia partecipazione di operatori economici e prevede il rispetto di termini e modalità di pubblicità e trasparenza, principi che sarebbero stati violati dalla gestione della fase di verifica delle offerte.
È richiamato come fondamento generale dei principi di selezione degli operatori e di rispetto della par condicio. La sentenza evidenzia che la stazione appaltante ha violato tali principi modificando l’offerta di un concorrente in assenza di errore materiale valutabile oggettivamente e senza rispettare il procedimento di verifica previsto dalla legge.
L’articolo disciplina i criteri di aggiudicazione e impone la chiara indicazione dei costi della manodopera nelle offerte. Il TAR sottolinea che la stazione appaltante ha alterato il bilanciamento qualità/prezzo originariamente formulato dalle parti, non potendo sostituirsi ai concorrenti nella formulazione dell’offerta e dovendo invece contestare le incongruenze tramite apposita istruttoria.
È il cuore della vicenda: disciplina la gestione delle offerte anormalmente basse e le modalità della verifica di congruità, imponendo che ogni verifica sia basata su richieste di giustificazioni e sul contraddittorio con l’offerente. Il TAR ha censurato il Comune di Vittoria per non aver attuato correttamente la procedura di verifica, preferendo un intervento diretto sulla struttura dell’offerta anziché valutare la sostenibilità economico-finanziaria nella sua interezza.



