Annullamento della revoca dell’aggiudicazione in autotutela per violazione del principio di segretezza delle offerte economiche – Gara ASP Ragusa, Lotto 6 (Sistemi Diagnostici)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Sicilia, sede di Catania, ha accolto il ricorso di Haemonetics Italia S.r.l. contro la revoca, da parte dell’ASP Ragusa, dell’aggiudicazione originaria del Lotto 6 (relativa a sistemi diagnostici per aferesi) decisa dopo una rivalutazione tecnica svolta successivamente all’apertura delle offerte economiche. Il Tribunale ha ritenuto illegittima tale rivalutazione, perché contraria al principio di segretezza delle offerte economiche nelle procedure aggiudicate secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Ha respinto inoltre il ricorso incidentale della società seconda classificata, Fresenius Kabi Italia S.r.l., che chiedeva l’esclusione dell’offerta Haemonetics per pretesa carenza di requisiti minimi. L’effetto pratico è l’annullamento della revoca e la conferma della prima aggiudicazione a favore di Haemonetics.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull’assunto giuridico che, nelle gare basate sull’offerta economicamente più vantaggiosa, la Commissione di gara non può rivalutare le offerte tecniche dopo aver già aperto e valutato le offerte economiche, salvo correzioni di meri errori materiali. Nel caso specifico, l’ASP Ragusa aveva disposto la revoca dell’aggiudicazione a Haemonetics e una nuova aggiudicazione a Fresenius sulla base di una rivalutazione tecnica (sollecitata da richieste della seconda classificata) avvenuta dopo l’apertura delle offerte economiche, in assenza di errori materiali immediatamente riconoscibili. Secondo costante giurisprudenza richiamata in sentenza, questa prassi viola il principio di segretezza delle offerte economiche, posto a tutela della par condicio dei concorrenti e dell’imparzialità procedurale. Pertanto, l’unica modalità corretta, ove si ravvisino errori di valutazione e non meri errori materiali, sarebbe quella di annullare l’intera gara per il lotto interessato e riaprire i termini di presentazione delle offerte per tutti. Il TAR ha anche esaminato e rigettato le censure di Fresenius, ritenendo che le presunte carenze dell’offerta Haemonetics non integrassero la violazione di requisiti minimi ma riguardassero profili di esecuzione o aspetti non oggettivamente prescritti dalla lex specialis. In sintesi, la sentenza riafferma la rigida separazione tra valutazione tecnica ed economica nelle procedure di affidamento e limita la possibilità di modifiche postume ai casi di mero errore materiale.
Collegamenti al Codice Appalti
Il principio di concorrenza, imparzialità, non discriminazione e trasparenza (art. 3) è richiamato sia nelle censure delle parti sia nella motivazione della sentenza: il TAR richiama la funzione del principio di segretezza delle offerte economiche proprio come presidio a tutela di tali principi fondamentali, che sarebbero vanificati se la commissione potesse rivalutare discrezionalmente l’offerta tecnica dopo la conoscenza delle offerte economiche.
L’articolo sul Responsabile Unico del Progetto (RUP) trova menzione nei riferimenti procedurali della gara e nella descrizione dei ruoli degli attori amministrativi coinvolti; la sentenza ne richiama implicitamente il ruolo in quanto il RUP è tra i firmatari delle comunicazioni che avviano e seguono le fasi di revoca e valutazione, a sottolineare la corretta conduzione procedimentale formale, ma non incide sulla motivazione di accoglimento della domanda.
L’articolo sulla procedura aperta è la base della scelta procedimentale: la gara è stata indetta ex art. 71 e la sentenza ne fa espresso riferimento sia nella descrizione dei fatti sia nella delimitazione delle modalità di svolgimento della competizione, dove qualsiasi operatore può partecipare presentando un’offerta, ma il rispetto delle regole sui tempi e sulle modalità di apertura e valutazione delle offerte (separate tra tecnica ed economica) è essenziale per la regolarità dell’intero procedimento.



