Legittimità dell'aggiudicazione nella concessione per la gestione dei distributori automatici all'Università di Catania: rilievo del rischio operativo e dei limiti del sindacato giudiziale sulle offerte in concessione di servizi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Catania ha rigettato il ricorso di Stima S.r.l., terza classificata nella gara per la concessione del servizio di distributori automatici presso l'Università di Catania, che chiedeva l'esclusione delle offerte delle prime due concorrenti (IVS Italia S.p.A. e Break S.r.l.) perché giudicate anomale rispetto alla stima dell'amministrazione. Il Tribunale ha rilevato che, nelle concessioni di servizi, è ammissibile che l’operatore offra ricavi superiori a quelli stimati dall’amministrazione, assumendosi il rischio operativo. Le valutazioni della stazione appaltante relative alla sostenibilità dell’offerta sono sindacabili solo in caso di manifesta erroneità o illogicità, qui non riscontrate. Non essendo state dimostrate violazioni della par condicio, della buona fede o dei prezzi di riferimento, e in assenza di censure dirette alla lex specialis, il ricorso è stato dichiarato infondato.
Spiegazione Dettagliata
Con la sentenza, il TAR Sicilia - Catania chiarisce che nelle concessioni di servizi la stazione appaltante può stimare un valore indicativo della concessione, ma l’operatore economico è libero di proporre un’offerta anche basata su previsioni di ricavi maggiori, assumendosi però il rischio che tali ricavi non si realizzino (rischio operativo). Tale impostazione è in linea con la natura del contratto di concessione secondo il Codice degli Appalti. Il Tribunale ha stabilito che il giudice amministrativo può sindacare le valutazioni tecniche della stazione appaltante solo in presenza di manifesta irragionevolezza o errori evidenti nell’accertamento della sostenibilità economico-finanziaria dell’offerta, cosa che non si è verificata nel caso di specie. Non sono stati dimostrati né vantaggi competitivi illeciti, né l’uso di informazioni riservate tali da ledere la parità informativa tra i concorrenti, né è stata impugnata la disciplina di gara (lex specialis). Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese, poiché non risultano violazioni sostanziali dei principi di equità, trasparenza e concorrenza.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente a fondamento della presunta violazione dei principi di buona fede e tutela dell’affidamento, sostenendo che l’accettazione di offerte basate su dati non noti a tutti avrebbe leso la par condicio. Il TAR ha chiarito che l’amministrazione ha agito correttamente fornendo dati indicativi a tutti e che la possibilità per l’operatore di stimare ricavi diversi non viola il principio di buona fede, specie in assenza di impugnazione della lex specialis.
Riferito alla procedura aperta scelta per la gara; il TAR conferma che il procedimento seguito è conforme alla disciplina, permettendo la partecipazione a tutti gli operatori economici interessati.
Richiamato poiché la gara è stata aggiudicata sulla base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, così come prescritto dal Codice, tenendo conto del rapporto qualità/prezzo e della sostenibilità delle offerte.
Stabilisce che la disciplina delle concessioni di servizi si applica alle procedure di aggiudicazione come quella oggetto di giudizio, e che la valutazione della sostenibilità economico-finanziaria delle offerte è centrale in tali contratti.
Fondamentale nella sentenza per ribadire che il contratto di concessione si caratterizza per il trasferimento del rischio operativo all’operatore, che può quindi offrire anche ricavi superiori a quelli stimati dalla stazione appaltante, assumendosene il rischio. L’articolo giustifica la libertà dell’operatore nella formulazione dell’offerta.
È applicato per chiarire che la valutazione dell’adeguatezza e sostenibilità del piano economico-finanziario dell’offerta rientra nelle prerogative tecniche dell’amministrazione, sindacabili solo per manifesta illogicità o errore macroscopico, cosa non riscontrata in questa causa.



