Illegittima esclusione del concorrente unico per omessa indicazione dei costi della manodopera su piattaforma telematica non adeguata
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso di una società esclusa da una gara pubblica per non aver indicato separatamente i costi della manodopera e gli oneri aziendali nell’offerta economica, come richiesto dall’art. 108 del Codice degli Appalti. La piattaforma telematica utilizzata (MEPA) non consentiva materialmente tale indicazione. Il giudice ha riconosciuto che l’esclusione è illegittima in quanto la ricorrente si è conformata alle istruzioni e alle modalità operative fornite dalla stazione appaltante, tutelando il suo legittimo affidamento e il principio di massima partecipazione. La gara non poteva essere dichiarata deserta e il provvedimento di esclusione, insieme agli atti conseguenti, è stato annullato.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha ritenuto illegittima l’esclusione della ricorrente, unica partecipante alla procedura aperta, perché oggettivamente impossibilitata a inserire i costi della manodopera e gli oneri aziendali nell’offerta economica a causa delle limitazioni tecniche della piattaforma MEPA. Il Collegio ha richiamato la giurisprudenza secondo cui non si possono sanzionare concorrenti che si attengono fedelmente alle indicazioni fornite dalla stazione appaltante, anche se queste sono carenti o fuorvianti, e che in tali casi deve prevalere il principio del favor partecipationis e la tutela dell’affidamento. Inoltre, non è ammissibile che le conseguenze di eventuali errori della stazione appaltante ricadano sull’operatore economico. Il TAR ha quindi annullato sia il provvedimento di esclusione sia la dichiarazione di gara deserta e gli atti collegati, condannando il Comune alle spese di giudizio.
Collegamenti al Codice Appalti
Richiamato per ribadire il principio della fiducia che deve caratterizzare il rapporto tra stazioni appaltanti e operatori economici; la sentenza sottolinea che la responsabilità degli operatori non deriva quando questi hanno agito seguendo le indicazioni (ancorché errate) fornite dall’amministrazione, rafforzando la posizione della ricorrente che ha confidato nella correttezza delle modalità operative della gara.
Centralissimo nella decisione: la tutela del legittimo affidamento e della buona fede implica che l’esclusione non possa essere comminata se l’impresa ha agito conformemente alle istruzioni della stazione appaltante, specialmente quando le modalità tecniche (piattaforma MEPA) non rendevano possibile adempiere la prescrizione di legge. È stato riconosciuto che l’operatore ha maturato un affidamento legittimo sulla procedura e che non poteva essere penalizzato per carenze non dipendenti dal proprio comportamento.
Rilevante per l’inquadramento della procedura (gara aperta su piattaforma MEPA), ma non direttamente in contrasto: la sentenza ammette la regolarità della forma della gara e sottolinea che la contestazione concerne solo la successiva esclusione e non il bando in sé.
Pur non applicato direttamente (la documentazione di offerta economica non è di norma passibile di soccorso istruttorio), la sentenza richiama il principio secondo cui, in presenza di modulistica fuorviante o piattaforme informatiche non predisposte, la stazione appaltante avrebbe dovuto quantomeno consentire una rettifica postuma o attivare il soccorso istruttorio, come suggerito dalla giurisprudenza. La mancata attivazione del soccorso istruttorio non ha potuto essere giustificata dall’ente.
Rilevato per l’osservanza delle regole di selezione e valutazione delle offerte e per la procedura di apertura delle buste secondo il meccanismo dell’inversione procedimentale. Conferma che le offerte devono essere valutate secondo criteri di trasparenza e imparzialità; la sentenza ribadisce che tali principi sono stati violati dalla stazione appaltante, escludendo l’unico concorrente per un motivo non imputabile all’operatore.
Cardine della controversia: l’obbligo di indicazione separata dei costi della manodopera e degli oneri aziendali era formalmente previsto dall’art. 108, ma la sentenza chiarisce che tale obbligo può essere derogato in caso di oggettiva impossibilità materiale dovuta a carenze della modulistica o della piattaforma compilata secondo le istruzioni fornite. La mancata indicazione non era motivo legittimo di esclusione, poiché la piattaforma non consentiva il rispetto della prescrizione.



