04/02/2026

Annullamento dell'aggiudicazione per violazione della lex specialis e commistione tra offerta tecnica ed economica in una gara pubblica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso dell’impresa Silvestri Gaetano Pio, annullando l’aggiudicazione dei lavori di adeguamento sismico del Palazzetto dello sport di Cosenza al RTI Energos-Colagi. La decisione si fonda sul fatto che la commissione di gara aveva illegittimamente disapplicato una prescrizione del disciplinare (richiesta, a pena di esclusione, dell’inserimento di un cronoprogramma nell’offerta economica), alterando così la parità di trattamento tra i concorrenti. Inoltre, il TAR ha ritenuto fondata la contestazione circa la commistione di dati economici nell’offerta tecnica del RTI Energos, in violazione del principio di separazione tra offerta tecnica ed economica. Conseguentemente, sono stati annullati gli atti impugnati, compresa l’aggiudicazione, e dichiarata l’inefficacia del contratto eventualmente già stipulato.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si concentra su due profili di illegittimità nell’aggiudicazione dell’appalto: (1) la commissione di gara non poteva disapplicare il disciplinare di gara che prevedeva, a pena di esclusione, l’allegazione del cronoprogramma nell’offerta economica. Tale prescrizione, essendo parte delle regole della procedura, vincola non solo i concorrenti ma anche la stazione appaltante, la quale, qualora dubitasse della legittimità della clausola (ad esempio per contrasto con i principi di tassatività delle cause di esclusione), avrebbe dovuto annullare in autotutela la procedura e ripeterla, non ignorare la clausola in sede di valutazione; (2) il RTI Energos aveva inserito elementi tipicamente economici (il ribasso temporale) nell’offerta tecnica, in violazione del divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, sancito a garanzia della trasparenza e della parità di trattamento. Il TAR ribadisce che i principi di tassatività delle cause di esclusione, pur previsti dall’art. 10 D.lgs. 36/2023, non consentono di ignorare clausole essenziali della lex specialis relative alla composizione dell’offerta. Pertanto, la violazione di tali regole giustifica l’annullamento dell’aggiudicazione e la dichiarazione di inefficacia del contratto, garantendo il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e leale concorrenza nelle procedure di gara.