Requisiti di esecuzione vs. requisiti di partecipazione: rigetto del ricorso sull’aggiudicazione dell’appalto refezione scolastica del Comune di Praia a Mare
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso della società Ce.Ri.Sa. S.r.l. contro l’aggiudicazione a Duo Service S.r.l. dell’appalto per la refezione scolastica e la fornitura pasti anziani nel Comune di Praia a Mare. I giudici hanno stabilito che i requisiti contestati dalla ricorrente (distanza del centro cottura e caratteristiche dei mezzi di trasporto) sono requisiti di esecuzione, non di partecipazione, secondo la lex specialis e la normativa di settore. Non essendo richiesti al momento della domanda di partecipazione ma soltanto per la stipula e l’esecuzione del contratto, la mancata loro dimostrazione in fase di gara non comporta l’esclusione. Tutte le doglianze sono state dichiarate infondate e il ricorso integralmente respinto.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza evidenzia la differenza tra requisiti di partecipazione (da possedere e dimostrare già in fase di domanda per essere ammessi alla gara) e requisiti di esecuzione (da possedere e dimostrare solo per stipulare e attuare il contratto, se risultano aggiudicatari). Il TAR spiega che, secondo bando, disciplinare e capitolato, la disponibilità di un centro cottura a meno di 30 km e i mezzi idonei al trasporto alimenti non sono requisiti selettivi di partecipazione, ma condizioni operative per eseguire il servizio, quindi la loro carenza in gara non determina esclusione ma eventualmente impedisce la stipula del contratto. La stazione appaltante ha comunque dimostrato l’esistenza delle condizioni richieste in capo all’aggiudicataria. Non possono pertanto essere accolte le censure della ricorrente né sotto il profilo dei requisiti, né per la valutazione dell’offerta tecnica, né per la trasparenza o la par condicio. Il ricorso viene quindi rigettato e la società ricorrente condannata alle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 25 viene richiamato per attestare la correttezza della procedura digitale di gara. La piattaforma telematica ‘TuttoGare’ usata dal Comune di Praia a Mare soddisfa i requisiti propri delle piattaforme di approvvigionamento digitale, garantendo trasparenza, parità di trattamento e accessibilità durante tutta la procedura di gara.
L’articolo 108 è richiamato dalla ricorrente a sostegno delle proprie censure sui criteri di aggiudicazione, ritenendo che la mancanza di alcuni elementi (centro cottura idoneo, mezzi di trasporto) dovesse comportare esclusione. Il TAR chiarisce che tali caratteristiche, se non inserite tra i criteri tecnici e professionali di partecipazione secondo la lex specialis, non rilevano in sede di ammissione alla gara ma solo ai fini dell’esecuzione, coerentemente con il dettato normativo che devolve ai documenti di gara la specificazione dei criteri e delle modalità valutative.



