04/05/2026
Art. 5Art. 98

Annullamento dell’aggiudicazione di gara per difformità tecnica delle apparecchiature offerte: affermazione del principio della conformità alla lex specialis e subentro della seconda classificata

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso della società Labconsulenze s.r.l., seconda classificata in una gara per la gestione delle sanzioni del Codice della strada del Comune di Cariati, annullando l'aggiudicazione a favore del RTI Athena-Tre Esse Italia. Il motivo determinante è stato che l’aggiudicataria aveva offerto un sistema tecnologico non corrispondente all’ultima versione approvata dalla normativa di gara (lex specialis), violando così i requisiti tecnici minimi obbligatori. Di conseguenza, il contratto eventualmente stipulato è dichiarato inefficace, con diritto al subentro della ricorrente previa verifica dei requisiti richiesti. Le spese di giudizio sono state compensate per la complessità interpretativa della vicenda.

Spiegazione Dettagliata

Il giudizio nasce dalla contestazione, da parte della seconda classificata, dell’aggiudicazione dell’appalto ad un RTI che non avrebbe rispettato le specifiche tecniche richieste dal disciplinare (lex specialis). La ricorrente sostiene che il sistema offerto dall’aggiudicataria non era aggiornato all’ultima versione approvata dai decreti ministeriali, come imposto dall’art. 4.2 del capitolato speciale. Il TAR, sciogliendo anche le questioni preliminari di rito sui termini e accesso agli atti, entra nel merito e ritiene fondata la doglianza: la lex specialis imponeva di offrire dispositivi nella versione più aggiornata, prescindendo dalla mera validità formale di approvazioni precedenti. L’aggiudicataria, offrendo un apparato superato da una nuova approvazione ministeriale, ha violato la par condicio tra concorrenti e i requisiti minimi imposti. Pertanto, il TAR annulla l’aggiudicazione e dichiara l’inefficacia dell’eventuale contratto, ordinando il subentro della società ricorrente. Giuridicamente, la decisione ribadisce il valore vincolante delle specifiche tecniche di gara, il principio di correttezza e la necessità che l’offerta sia conforme alle regole autoimposte dalla stazione appaltante. La sentenza valorizza anche la centralità della tempestiva e integrale conoscenza degli atti per impugnare efficacemente i provvedimenti lesivi in ambito di appalti.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 5

L’articolo 5 è richiamato nel secondo motivo aggiunto, ove la ricorrente denuncia la violazione dei principi di buona fede, correttezza e affidamento, sottolineando come la stazione appaltante e l’aggiudicataria avrebbero dovuto agire con trasparenza e lealtà nella predisposizione e valutazione delle offerte. Il TAR, pur non fondando la decisione su questo specifico motivo, ribadisce implicitamente che la mancata piena conformità alla lex specialis mina i principi di affidamento e correttezza che regolano tutta la procedura ad evidenza pubblica.

Articolo 98

La ricorrente richiama l’articolo 98 per sostenere che la condotta dell’aggiudicataria sia riconducibile ad un illecito professionale grave, a causa di una dichiarazione tecnica ritenuta fuorviante e della non conformità dell’offerta ai requisiti essenziali. Il TAR, pur accogliendo il ricorso su altro profilo (difformità tecnica oggettiva), dà rilievo al fatto che la proposta doveva essere esclusa per non essere conforme alle regole di gara, presupponendo che la presentazione di offerte tecnicamente non rispondenti ai requisiti possa integrare ipotesi di esclusione per grave illecito professionale.

Articoli di riferimento