Legittima esclusione dalla gara per gravi violazioni fiscali non definitivamente accertate e illecito professionale grave: rigetto del ricorso di Pubbliemme S.r.l.
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso della società Pubbliemme S.r.l. avverso la sua esclusione dalla gara indetta dal Comune di Rende per la gestione degli impianti pubblicitari. L'esclusione si fondava su due motivazioni principali: violazioni fiscali non definitivamente accertate e un grave illecito professionale rilevato in un precedente contratto di concessione. Il Tribunale ha ritenuto infondata l'esclusione basata sulle violazioni fiscali in relazione a debiti tributari estinti o non rilevanti, ma ha confermato la legittimità della valutazione fiduciaria sull'illecito professionale, che compromette l'affidabilità dell’operatore economico. Di conseguenza, il provvedimento di esclusione è stato giudicato legittimo e il ricorso è stato rigettato.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha analizzato dettagliatamente gli elementi oggettivi e documentali posti a base dell'esclusione di Pubbliemme dalla gara. Per quanto riguarda le presunte violazioni fiscali, il TAR ha accertato che alcune contestazioni erano state estinte prima della gara attraverso atti validi di definizione agevolata, e che alcune somme (come il Canone Unico Patrimoniale) non rientrano nella definizione di imposte o tasse rilevanti ai fini dell'esclusione secondo la normativa vigente. Pertanto, la causa di esclusione basata su queste violazioni non poteva reggere.<br>Al contrario, la valutazione sulla presenza di un grave illecito professionale, connesso alla gestione abusiva del servizio dopo scadenza e proroga contrattuale, ha trovato solida giustificazione nella documentazione prodotta, inclusa una relazione del Ministero dell’Interno relativa a infiltrazioni mafiose e le ingiunzioni amministrative successive. Il Tribunale ha sottolineato l’ampio potere discrezionale dell’amministrazione nella valutazione fiduciaria dell’affidabilità degli offerenti, ritenendo congrua e motivata la decisione di esclusione per questa causa.<br>In definitiva, pur accogliendo parzialmente alcune censure tecniche del ricorrente, il TAR ha confermato la legittimità complessiva del provvedimento escludente, rigettando così le richieste di riammissione e risarcimento danni.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 95 è centrale nel procedimento di esclusione della Pubbliemme. Il Comune ha escluso la società dalla gara sulla base delle cause previste dal comma 2 (violazioni gravi non definitivamente accertate in materia fiscale) e dal comma 1 lett. e) (commesso illecito professionale grave che compromette affidabilità). La sentenza discute dettagliatamente la corretta applicazione dell’articolo, valutando le evidenze prodotte e l’opportunità dell’esclusione, confermando la legittimità dell’esclusione per illecito professionale ma rigettando quella fondata sulle violazioni fiscali non definitivamente accertate dove riscontrate estinte o non rilevanti.



