Rigetto della domanda cautelare in un ricorso contro l’aggiudicazione per concessione di distribuzione di bevande e alimenti tramite distributori automatici
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto la richiesta di sospensione dell’aggiudicazione di una concessione triennale per distributori automatici di bevande e alimenti presso un istituto scolastico. Ha ritenuto infondate le accuse di omissione nell’indicazione dei costi del personale e della sicurezza, dato che tale indicazione non era richiesta per il tipo di fornitura. Ha inoltre escluso che potessero essere applicate cause di esclusione legate a gravi illeciti professionali nei confronti di soggetti non più in carica nella società, conformandosi alla normativa vigente. La parte ricorrente è stata condannata alle spese.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha analizzato preliminarmente le censure mosse da IVS Italia nei confronti della società aggiudicataria Eat’n Drink. La presunta violazione dell’art. 108, comma 9, del Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 36/2023) sulle indicazioni dei costi del personale e della sicurezza è stata esclusa in quanto la prestazione in gara è qualificata come fornitura senza posa in opera, categoria esentata da tale obbligo. Sul punto, quindi, il giudice ha confermato la legittimità della procedura. Sul profilo riguardante i gravi illeciti professionali (articoli 95 e 98 del Codice dei contratti), il Tribunale ha sottolineato che le cause di esclusione si applicano solo agli attuali soggetti che compongono la compagine societaria, escludendo quelli cessati dalla carica nell’anno precedente la pubblicazione del bando, diversamente dal regime previgente. Pertanto la pretesa esclusione della società basata su illeciti collegati a precedenti componenti societari è inequivocabilmente infondata. Alla luce di queste considerazioni, il Tribunale ha respinto la domanda cautelare di sospensione dell’aggiudicazione e condannato la ricorrente al pagamento delle spese di lite.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 95 è stato richiamato per definire le cause non automatiche di esclusione dall’appalto. Il Tribunale ha interpretato che, ai fini dell’esclusione per gravi illeciti professionali, rilevano solo le condotte degli attuali soggetti in carica nella compagine societaria, escludendo coloro che hanno cessato l’incarico nell’anno precedente il bando, scostandosi così dal vecchio regime regolato dall’art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016.
L'articolo 98 è stato applicato per definire il concetto di grave illecito professionale come causa di esclusione. Il Tribunale ha osservato che, per accertare tale illecito, si considerano solo le condotte dei soggetti attualmente in carica. Ne deriva che gli illeciti imputabili a soggetti cessati non possono comportare l’esclusione della società dall’appalto.



