Legittimità dell’esclusione dalla gara per mancata iscrizione nella sottocategoria D7 e impossibilità di superare il requisito tramite contratto con terzi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale amministrativo regionale della Calabria ha rigettato il ricorso proposto dalla società S.E.A. S.r.l., esclusa dalla procedura di gara per mancanza del requisito dell’iscrizione nella sottocategoria D7 dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali, necessaria per la raccolta e trasporto dei rifiuti spiaggiati e galleggianti. L’esclusione è stata considerata legittima poiché il servizio in questione è espressamente previsto nell’appalto e l’offerta non può essere sanata tramite contratto con altra impresa iscritta, dato che il bando vieta il subappalto e il contratto non rientra nelle eccezioni previste dalla normativa vigente.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che l’esclusione dalla gara è giustificata dalla mancanza del requisito essenziale di iscrizione nella sottocategoria D7, obbligatoria in relazione al servizio di raccolta dei rifiuti spiaggiati e galleggianti che fa parte integrante dell’appalto. La società ricorrente ha sostenuto che tale attività è marginale e che il requisito si poteva superare affidando il servizio a terzi tramite un contratto specifico. Tuttavia, il bando di gara esclude espressamente il subappalto, e le eccezioni previste dall’articolo 119 del Codice dei Contratti Pubblici non sono applicabili perché il contratto con la Muraca S.r.l. non riguarda attività attribuibili a lavoratori autonomi né è antecedente all’indizione della gara. Pertanto, la società non ha i requisiti per partecipare e la sua esclusione è legittima. Il Tribunale ha inoltre osservato l’assenza di costituzione in giudizio da parte del Comune e dell’ASMEL.
Collegamenti al Codice Appalti
L'articolo 119 disciplina il subappalto e le relative eccezioni. La sentenza lo utilizza per verificare se il contratto sottoscritto dalla S.E.A. S.r.l. con Muraca S.r.l., per la raccolta dei rifiuti spiaggiati e galleggianti, possa essere considerato subappalto consentito. Il Tribunale ha escluso tale possibilità in quanto il bando proibisce il subappalto e il contratto non rientra nelle eccezioni previste dall’art. 119, comma 3, poiché Muraca S.r.l. non è un lavoratore autonomo e il contratto non è antecedente alla gara. Ciò giustifica la legittimità dell’esclusione per carenza del requisito di iscrizione nella sottocategoria D7.



