Annullamento aggiudicazione per omessa valutazione del grave illecito professionale in gara d'appalto per il servizio vitto: obbligo di motivazione della stazione appaltante
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha annullato il provvedimento di aggiudicazione di una gara europea per la fornitura di pasti agli istituti penitenziari, poiché la stazione appaltante non ha motivato adeguatamente la mancata esclusione dell’aggiudicataria, pur essendo stata sollecitata a valutare la sussistenza di un grave illecito professionale (indagine penale ex art. 356 c.p.) a carico dell’amministratore. La domanda di risarcimento danni è stata respinta, così come le altre censure relative all’offerta, ai costi e all’accesso agli atti. L’amministrazione dovrà rivalutare la vicenda istruttoria e motivare espressamente sulla gravità dell’illecito professionale.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza affronta un caso di aggiudicazione di una gara d'appalto pubblica, in cui una concorrente ha impugnato l'attribuzione alla società controinteressata, sostenendo che quest'ultima avrebbe dovuto essere esclusa a causa di un grave illecito professionale, consistente in una richiesta di rinvio a giudizio per frode nelle pubbliche forniture nei confronti dell'amministratore unico. Il TAR riconosce che, secondo il nuovo Codice degli appalti (artt. 95 e 98), la sussistenza di un grave illecito professionale non comporta l'esclusione automatica, ma impone alla stazione appaltante una valutazione discrezionale da motivare in modo puntuale, specie se sollecitata in gara da altra concorrente. Nel caso concreto, la ricorrente aveva formalmente segnalato la questione, ma la stazione appaltante si era limitata a una dichiarazione generica sull'assenza di cause di esclusione, senza valutare specificamente la gravità e la rilevanza dei fatti penali contestati. Per il TAR si tratta non solo di vizio motivazionale, ma anche istruttorio, avendo l'amministrazione omesso la valutazione richiesta dal Codice e dalla giurisprudenza. Vengono invece respinte le altre censure: i costi amministrativi erano stati correttamente indicati, il giudizio di anomalia sull'offerta si era svolto regolarmente, non vi erano violazioni sulle dichiarazioni rese in gara, né diritti di accesso ulteriore agli atti rispetto a quanto già trasmesso. La conseguenza è l'annullamento dell'aggiudicazione e la necessità per l'amministrazione di rivalutare specificamente la posizione della controinteressata in relazione al grave illecito professionale, con puntuale motivazione.
Collegamenti al Codice Appalti
Invocato dalla ricorrente per sostenere la violazione dei principi di buona fede e correttezza durante la procedura. Il TAR richiama la necessità che la stazione appaltante eserciti il potere valutativo in modo trasparente, a tutela dell’affidamento delle parti coinvolte, specie quando viene sollevata una questione di esclusione per grave illecito.
Rilevante per la disciplina delle fasi di gara e per l’obbligo legale di vincolatività dell’offerta per il tempo indicato. Il TAR precisa che l’omissione dell’impegno a mantenere ferma l’offerta non comporta esclusione, essendo obbligo già imposto ex lege dall’art. 17, comma 4.
Centrale nella parte relativa all'istanza di accesso agli atti avanzata dalla ricorrente. Il TAR esamina il bilanciamento tra trasparenza, diritto di difesa e riservatezza, ribadendo che l’accesso può essere limitato quando la documentazione non è rilevante per la decisione e la tutela della privacy lo impone.
Viene applicato per inquadrare le procedure e i limiti dell’accesso endoprocessuale: la sentenza sottolinea che l’istanza incidentale d’accesso, ai sensi di questo articolo, non va accolta se la documentazione richiesta non è determinante per la decisione del ricorso principale.
Rilevante per la comunicazione degli esiti di gara, contestata dalla ricorrente anche per quanto riguarda l’oscuramento dell’offerta tecnica della controinteressata. Il TAR precisa che la comunicazione va fatta nei termini previsti e che le decisioni di oscuramento sono oggetto specifico di impugnazione.
Citato per distinguere le cause di esclusione automatica (non ricorrenti nel caso di specie) da quelle non automatiche. La richiesta di esclusione della controinteressata non rientra tra le ipotesi di esclusione automatica del 94, ma tra quelle di cui all’art. 95 (illecito professionale).
Fondamentale nella decisione: disciplina le cause di esclusione non automatica, tra cui il grave illecito professionale che impone una valutazione discrezionale e motivata alla stazione appaltante quando sollevato in gara; la mancata motivazione specifica ha determinato l’accoglimento del ricorso e l’annullamento dell’aggiudicazione.
Impone le condizioni e le modalità per l’esclusione per illecito professionale, richiedendo idoneità, gravità e adeguata prova documentale. La sentenza richiama il meccanismo procedurale (art. 98, commi 2, 3 e 6) che impone motivazione espressa e istruttoria qualificata soprattutto in caso di contestazioni penali legate all’oggetto della gara.
Rilievato a proposito delle modalità di verifica dei requisiti da parte della stazione appaltante, che si è limitata a dichiarazioni generiche senza valutazione concreta sul grave illecito professionale sollevato, in contrasto con la normativa che richiede accertamento puntuale e documentato.
Invocato nei motivi di ricorso in relazione al presunto inaffidabilità dell’offerta e alla verifica dell’avvalimento. Tuttavia, il TAR respinge le censure, rilevando che l’offerta della controinteressata rispetta i criteri tecnici e che la verifica della sostenibilità dell’offerta deve seguire valutazione globale.
Applicato per la verifica di congruità e sostenibilità dell’offerta economica. Il TAR richiama il principio secondo cui il giudizio di anomalia è globale e sintetico, insindacabile salvo errori manifesti, e ritiene che la procedura sia stata correttamente seguita dalla stazione appaltante.



