13/08/2025

Esclusione da gara pubblica per gravi illeciti professionali: legittimità dell’atto e discrezionalità della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso di una società esclusa da una gara d’appalto per la fornitura di servizi di vigilanza presso l’Azienda Sanitaria Provinciale di Catanzaro. L’esclusione era motivata da gravi illeciti professionali accertati sia a carico della società ricorrente che del soggetto dal quale aveva acquisito un ramo d’azienda. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità dell’esclusione in quanto sorretta da una motivazione adeguata, fondata su rilievi oggettivi e precedenti giurisprudenziali, e ha stabilito che la stazione appaltante ha ampi margini di discrezionalità nella valutazione dell’affidabilità degli operatori economici. Le doglianze circa il mancato contraddittorio e la mancata valorizzazione delle misure di self-cleaning sono state ritenute infondate, considerando che il contraddittorio si era già svolto sia in sede giudiziale che amministrativa.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza ribadisce che la verifica circa l’affidabilità morale e professionale dei partecipanti a una gara pubblica spetta primariamente alla stazione appaltante, che può escludere le imprese in presenza di gravi illeciti, anche in assenza di una sentenza definitiva di condanna penale. Questa valutazione è ampiamente discrezionale e può basarsi su un ventaglio di elementi oggettivi, comprese le informazioni relative a società cedenti in ipotesi di trasferimento d’azienda e alle misure di self-cleaning eventualmente adottate. Il TAR sottolinea inoltre che il giudice amministrativo può sindacare tale decisione solo nei limiti della manifesta illogicità o irragionevolezza e che non si può pretendere una valutazione identica da parte di tutte le amministrazioni aggiudicatrici. Nel caso concreto la stazione appaltante ha motivato adeguatamente la propria decisione, richiamando violazioni lavoristiche e penali gravi, e la ricorrente aveva avuto modo di far valere le proprie difese sia in sede processuale che procedimentale. È stato, dunque, legittimo sia l’iter istruttorio che la conclusione sfavorevole alla società ricorrente.