Annullo della pretesa di conclusione del contratto d’appalto per facta concludentia e riconoscimento del diritto al recesso in assenza di forma scritta ex art. 18 d.lgs. 36/2023
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso di una società che, aggiudicataria di un appalto mediante affidamento diretto, aveva comunicato la volontà di sciogliersi dall’offerta per il mancato rispetto del termine per la stipula del contratto, domandando il rimborso delle spese contrattuali anticipate. Il Comune aveva respinto la richiesta, sostenendo che il contratto fosse già perfezionato per fatti concludenti. Il TAR ha, invece, riconosciuto che, in base all’articolo 18 del Codice degli appalti e alla lex specialis, il contratto doveva essere stipulato tramite scambio di lettere e non si è mai effettivamente formato. È stato perciò riconosciuto il diritto della società a recedere e ad essere rimborsata delle spese, ponendo a carico del Comune anche le spese di lite.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza chiarisce che nei contratti pubblici, anche per affidamenti diretti, la forma scritta è elemento essenziale secondo l’art. 18 d.lgs. 36/2023 e che la legge di gara prevedeva espressamente la stipula tramite scambio di lettere (corrispondenza commerciale). Attività preparatorie o manifestazioni di disponibilità non sostituiscono la chiara accettazione contrattuale necessaria a vincolare le parti. Non essendo stato formato il contratto nella forma prescritta, la società era legittimata a esercitare il diritto di recesso, con conseguente obbligo per la stazione appaltante di rimborsare le spese sostenute per la garanzia definitiva. La sentenza riafferma la centralità della forma contrattuale e la tutela dell’affidamento dell’aggiudicatario, anche alla luce della buona fede oggettiva.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 18 è stato centrale perché disciplina la forma e la procedura di stipulazione dei contratti pubblici, prevedendo la nullità del contratto in assenza di forma scritta e, per le procedure di affidamento diretto, la stipula mediante scambio di lettere commerciali. Il TAR ha rilevato che né la proposta della stazione appaltante né l’accettazione della società ricorrente erano avvenute nei modi richiesti. Di conseguenza, il contratto non poteva dirsi concluso e la dichiarazione di recesso della società risultava efficace ed esercitata nei termini previsti dal comma 5 dell’articolo stesso, comportando anche il diritto al rimborso delle spese precontrattuali.
L’articolo 50 è stato richiamato per qualificare la procedura seguita (affidamento diretto al di sotto delle soglie UE). Sebbene il Comune facesse leva sulla flessibilità di queste procedure, il TAR ha sottolineato che anche per l’affidamento diretto la stipula del contratto resta soggetta alle forme e ai presupposti previsti dall’art. 18. Pertanto, la procedura semplificata prevista dall’art. 50 non esonera dal rispetto delle modalità formali di perfezionamento del vincolo contrattuale.



