Annullamento dell’aggiudicazione per carenza di prova sui requisiti professionali nei contratti di servizi di ingegneria e architettura
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha accolto il ricorso di Mci Infrastructures Engineering S.r.l. contro l’aggiudicazione della gara per la progettazione e realizzazione di infrastrutture presso l’aeroporto di Crotone all’RTP Engeko, annullando la relativa aggiudicazione e il successivo contratto. Il Tribunale ha ritenuto che la documentazione prodotta dall’RTP aggiudicatario non sia idonea a provare, con data certa e antecedente alla presentazione dell’offerta, la sussistenza di validi rapporti professionali con due consulenti chiave, come invece richiesto dalla lex specialis, e dunque la stazione appaltante avrebbe dovuto escludere l’RTP. È stata dichiarata altresì l’inefficacia del contratto nel caso fosse già stato stipulato, con compensazione delle spese tra le parti.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si fonda sull'applicazione rigorosa delle previsioni della lex specialis e delle norme del Codice degli Appalti relative alla dimostrazione dei requisiti professionali nei raggruppamenti temporanei di operatori economici. Il Tribunale, pur confermando che negli appalti di servizi il possesso dei requisiti tecnico-professionali debba essere valutato sul raggruppamento complessivamente e non obbligatoriamente per ciascun membro, ha rilevato che il disciplinare imponeva, a pena di esclusione, la prova di un effettivo rapporto professionale con specifiche figure (archeologo e tecnico acustico) prima della presentazione dell’offerta. La documentazione prodotta dall’aggiudicatario non ha fornito tale prova, perché i contratti erano successivi alla scadenza dell’offerta o privi della controfirma necessaria a dimostrare la conclusione del contratto nei tempi richiesti. Il TAR ha respinto invece la doglianza sulla necessità di corrispondenza tra quote di esecuzione e requisiti detenuti da ciascun membro del raggruppamento, chiarendo che – salvo diversa specifica della lex specialis, assente nel caso di specie – è sufficiente il requisito nel complesso. La sentenza rappresenta quindi un’applicazione rigorosa dei principi di trasparenza, certezza e parità di trattamento, sottolineando la centralità del rispetto delle regole di gara nella formazione delle compagini professionali e nella comprova dei requisiti qualificanti.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 66 è stato richiamato per chiarire i presupposti di partecipazione degli operatori economici (singoli, raggruppati, consorziati) nelle gare di servizi di architettura e ingegneria. La sentenza ne dà attuazione nell’ammettere la natura composita dell’RTP, ma ribadisce che il possesso e la prova dei requisiti professionali richiesti dalla lex specialis devono essere stringenti e tempestivi.
L’articolo 68 disciplina la partecipazione dei raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, stabilendo che i requisiti tecnici devono essere posseduti complessivamente. Il TAR ha ribadito che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale e l’assenza di diversa prescrizione nella lex specialis, la qualificazione può essere cumulativa per il raggruppamento, respingendo così la censura della ricorrente sulla necessità di corrispondenza tra quota di esecuzione e requisiti detenuti individualmente.
L’articolo 98 è richiamato laddove la ricorrente aveva eccepito un presunto illecito professionale grave (fornitura di informazioni false o fuorvianti) in relazione ai documenti sui professionisti. Il TAR, pur evidenziando la non idoneità della documentazione agli effetti richiesti dal disciplinare, non fonda l'esclusione su un’ipotesi di illecito ex art. 98, ma sull’assenza di prova certa dei requisiti, lasciando sullo sfondo le questioni di falsità documentale.
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio. In questa vicenda, la stazione appaltante aveva consentito all’RTP Engeko di integrare la documentazione sui consulenti dopo la presentazione dell’offerta. Il TAR tuttavia specifica che, quando il requisito deve essere provato 'a pena di esclusione' prima del termine di presentazione delle offerte, la successiva integrazione non sanava la carenza originaria, in quanto la documentazione prodotta tardivamente non provava il requisito nel momento richiesto.



