Annullamento dell’esclusione per nullità del contratto di avvalimento in gara di servizi di ripristino stradale
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha accolto il ricorso della società Deam Italia S.r.l., annullando il provvedimento di esclusione dalla gara indetta dal Comune di Rende per l’affidamento di servizi di ripristino stradale post incidente. La società era stata esclusa per presunta nullità del contratto di avvalimento, poiché ritenuto carente nella specifica indicazione delle risorse tecniche messe a disposizione dalla società ausiliaria. Il TAR ha ritenuto illegittima tale esclusione, affermando che, per il requisito del fatturato specifico richiesto come capacità tecnico-professionale, non è necessaria una puntuale indicazione delle risorse usate in passato dalla società ausiliaria, ma è sufficiente un'indicazione generica che attesti la disponibilità del fatturato specifico.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sull’interpretazione del requisito tecnico-professionale del "fatturato specifico" e sulla natura dell’avvalimento utilizzato dalla ricorrente. Pur essendo tale requisito qualificato dal Codice dei Contratti Pubblici come tecnico-professionale, il Tribunale spiega che, a differenza dell’avvalimento "operativo" che richiede la puntuale indicazione di risorse per l’esecuzione futura del contratto, nel caso del fatturato specifico si tratta di un requisito riferito a servizi già eseguiti dalla società ausiliaria in passato. Pertanto, non è ragionevole né richiesto indicare con precisione le risorse tecniche impiegate nel passato. L'esclusione è stata dunque ritenuta sproporzionata e irragionevole, in quanto la stazione appaltante ha applicato un’interpretazione eccessivamente rigida alla struttura contrattuale dell’avvalimento, contraria al principio del "favor partecipationis" (favorire la partecipazione). Inoltre, il TAR ha escluso l'obbligo di notificare il ricorso ai concorrenti non esclusi, in quanto non hanno ancora acquisito posizioni di vantaggio, e ha compensato le spese di giudizio, fatta eccezione per il contributo unificato a carico del Comune soccombente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 100 è centrale nel caso in quanto definisce i requisiti di ordine speciale richiesti per partecipare alle gare pubbliche, qualificando espressamente il requisito del "fatturato specifico" come di natura tecnico-professionale. Il Tribunale ha utilizzato questa norma per inquadrare correttamente il requisito oggetto di contestazione, confermando la sua natura tecnica e professionale e, al contempo, evidenziando le peculiarità di tale requisito rispetto all’avvalimento "operativo".
L’articolo 104 disciplina l’istituto dell’avvalimento, ossia il contratto con cui un’impresa ausiliaria mette a disposizione risorse tecniche e professionali a favore del concorrente. Nel caso, la controversia verteva sulla validità del contratto di avvalimento prodotto dalla società ricorrente, in particolare sulla necessità di indicare specificatamente le risorse tecniche messe a disposizione. Il Tribunale ha interpretato l’avvalimento utilizzato come un tipo particolare correlato al requisito del fatturato specifico, differenziandolo dall’avvalimento operativo puro, giungendo a ritenere che la mancata indicazione puntuale delle risorse non comporta nullità o esclusione.



