Annullamento della procedura di gara per violazione della segretezza delle offerte: caso Comune di Aieta
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha annullato la procedura di gara indetta dal Comune di Aieta per la fornitura e messa in uso di attrezzature per la raccolta differenziata, accogliendo il ricorso della DBM International Srl. Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura relativa alla violazione del principio di segretezza delle offerte, poiché dopo una prima esclusione e successivo reintegro della ricorrente, la commissione ha rivalutato offerte già aperte, compromettendo la par condicio. Le altre doglianze sulla legittimità del soccorso istruttorio e sulla valutazione delle certificazioni sono state respinte. Disposta la condanna della Centrale Unica di Committenza alle spese processuali.
Spiegazione Dettagliata
Il TAR ha esaminato i diversi motivi di ricorso proposti da DBM International Srl contro l’aggiudicazione della gara a M.I.A. Multiservizi Igiene Ambientale Srl. Ha ritenuto infondate le censure sulla legittimità del soccorso istruttorio e sulla valutazione delle certificazioni, riconoscendo la conformità alle previsioni normative e giurisprudenziali. Tuttavia, ha ritenuto fondata la doglianza circa la violazione del principio di segretezza delle offerte: dopo la riammissione della ricorrente alla gara, la commissione ha proceduto a una nuova valutazione delle offerte quando le buste tecniche ed economiche della controinteressata erano già state aperte e quindi i loro contenuti erano conoscibili, compromettendo così la corretta competizione tra concorrenti. Secondo il TAR, la semplice astratta conoscibilità del contenuto delle offerte già aperte determina la violazione dei principi di trasparenza, par condicio e segretezza, che non può essere sanata dalla nomina di una nuova commissione. Il Collegio ha quindi annullato tutti gli atti della procedura di gara, lasciando all’amministrazione la scelta sulla ripetizione della gara. Le spese sono state poste a carico della Centrale Unica di Committenza.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 87, relativo a disciplinare di gara e capitolato speciale, viene richiamato per valutare se le prescrizioni di gara sui requisiti tecnici e certificazioni risultassero chiare e rispettate. Il TAR ha ritenuto che le regole del disciplinare e capitolato speciale, come interpretate dalla commissione, fossero state rispettate e che la valutazione delle offerte tecniche fosse legittima, essendo rimessa alla discrezionalità tecnica della commissione nei limiti fissati dall'articolo stesso.
L’articolo 101 disciplina il soccorso istruttorio, che la stazione appaltante ha legittimamente utilizzato per consentire all’aggiudicataria di integrare la documentazione relativa alle certificazioni. Il TAR ha confermato che l’uso del soccorso istruttorio era conforme al dettato normativo, poiché non ha modificato il contenuto dell’offerta tecnica o economica ma ha solo permesso di acquisire la documentazione mancante, escludendo che vi fosse vizio in questa parte della procedura.



