Illegittima esclusione per inserimento del valore offerto nell’offerta tecnica: la responsabilità della stazione appaltante e la tutela dell’affidamento
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha annullato l’esclusione di Sicurtransport dalla gara pubblica per il servizio di vigilanza dell’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Catanzaro, nonché la successiva aggiudicazione a Pol Service. L’esclusione era stata motivata dall’inserimento del 'valore offerto' nell’offerta tecnica, secondo un modulo richiesto dalla piattaforma telematica di gara. Il Tribunale ha riconosciuto che l’operatore aveva semplicemente seguito le istruzioni previste dalla stazione appaltante e che non si era verificata alcuna reale commistione tra offerta tecnica ed economica, pertanto ha accolto il ricorso e disposto l’annullamento degli atti impugnati.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si fonda sui principi di tutela dell’affidamento e buona fede: l’esclusione di Sicurtransport è stata ritenuta illegittima perché la compilazione del campo 'valore offerto' nell’offerta tecnica avveniva in conformità a quanto richiesto dalla procedura e dalla piattaforma SDAPA, adottata dall’amministrazione. La giurisprudenza consolidata stabilisce che un’impresa non può essere sanzionata per aver seguito fedelmente le indicazioni (anche se fuorvianti) della stazione appaltante: se è la stessa amministrazione a generare un’ambiguità procedurale, il concorrente non può esserne penalizzato e deve trovare tutela il suo affidamento sulla correttezza della procedura, favorendo così la massima partecipazione alle gare (favor partecipationis). Inoltre, il TAR ha rilevato come, in concreto, non si fosse verificato alcun pregiudizio alla concorrenza né una commistione indebita tra offerta tecnica ed economica; la conoscenza del dato economico è emersa solo a valutazioni tecniche già concluse. Pertanto, la stazione appaltante avrebbe dovuto semmai chiarire la procedura o attivare forme di soccorso istruttorio, non escludere il concorrente.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 5 è richiamato per fondare la decisione sul principio secondo cui tutte le parti devono agire secondo buona fede e nel rispetto dell’affidamento reciproco. In questa vicenda, la compilazione da parte della concorrente Sicurtransport è avvenuta in ossequio alle istruzioni della stazione appaltante, generando un legittimo affidamento sulla correttezza della procedura. Il TAR ha ribadito che l'Amministrazione non può escludere un concorrente per aver seguito le indicazioni ufficiali, anche se esse si rivelano in contrasto con il divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica, poiché deve prevalere la tutela dell'affidamento e la buona fede, in linea con l’art. 5 del Codice degli Appalti.



