17/06/2024
Art. 108Art. 41Art. 48Art. 50

Annullamento dell’affidamento diretto per omissione dell’indicazione dei costi della manodopera nell’offerta

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso di Pol. Service S.r.l. contro l’Azienda Ospedaliera “Renato Dulbecco” in relazione all’affidamento diretto del servizio di portierato temporaneo. La gara, conclusa con l’aggiudicazione alla Sicurtransport S.p.A., è stata annullata perché l’aggiudicataria non ha indicato i costi della manodopera nell’offerta economica, un requisito obbligatorio a pena di esclusione secondo il D.Lgs. 36/2023. Il contratto stipulato è dichiarato inefficace e si ordina il subentro della ricorrente per la parte residua del servizio. Inoltre, è riconosciuto un risarcimento del danno per la parte già eseguita.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza prende posizione sull’applicabilità dell’obbligo di indicare i costi della manodopera anche nelle procedure di affidamento diretto, nonostante tradizionalmente queste fossero esentate dal previgente codice. L’art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 non esclude più l’applicazione di tale obbligo agli affidamenti diretti, come confermato anche dall’art. 48 e dall’art. 41 relativi alla normativa comune e ai contenuti della progettazione. La stazione appaltante ha pertanto operato illegittimamente non escludendo Sicurtransport S.p.A. per la mancata indicazione obbligatoria. In giurisprudenza si afferma che tale omissione comporta l’esclusione automatica, salvo eccezioni di impossibilità materiale non riscontrate nel caso di specie. Inoltre, la partecipazione della ricorrente alla procedura con offerta congrua la legittima a impugnare l’aggiudicazione. La sentenza ribadisce il principio di legalità e trasparenza negli appalti pubblici, anche nelle procedure snelle come l’affidamento diretto, tutelando così la concorrenza e la correttezza amministrativa. Infine, viene riconosciuto un risarcimento per il danno economico subito dalla ricorrente per la parte di contratto già eseguita da Sicurtransport.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 108

L’art. 108, comma 9 è la norma centrale sulla quale si fonda la decisione: prescrive l’obbligo, a pena di esclusione, di indicare nell’offerta i costi della manodopera e gli oneri per la sicurezza. La sentenza rileva che tale obbligo è applicabile anche agli affidamenti diretti, come nel caso di specie, e la mancata indicazione comporta l’esclusione automatica dell’operatore.

Articolo 41

L’art. 41, comma 14 è richiamato per sottolineare che i documenti di gara debbono individuare i costi della manodopera ai fini della determinazione dell'importo a base di gara, confermando la rilevanza di tale indicazione anche nelle procedure di servizi come quella in esame.

Articolo 48

L’art. 48 viene utilizzato per affermare che le disposizioni del codice degli appalti si applicano anche ai contratti di importo inferiore alle soglie europee e quindi agli affidamenti diretti, senza deroghe esplicite, garantendo che anche in tali procedure si rispettino i principi e obblighi stabiliti dal codice.

Articolo 50

L’art. 50 regola le procedure per l’affidamento diretto e negoziato di contratti sotto soglia. La sentenza confronta la natura del procedimento adottato dalla stazione appaltante con le disposizioni di questo articolo, chiarendo che, pur trattandosi di affidamento diretto con confronto tra più operatori, restano vigenti gli obblighi di correttezza e trasparenza, incluso l’obbligo di indicare i costi della manodopera.

Articoli di riferimento