17/11/2025

Esclusione dalla gara per servizi scolastici: irrilevanza dell’avvalimento nei servizi alla persona (TAR Calabria, 2025)

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha respinto il ricorso presentato dalla Cooperativa Sociale Raggio di Sole, esclusa da una procedura di gara del Comune di Catanzaro per l'affidamento del servizio scolastico a favore di studenti con disabilità. La cooperativa era stata esclusa per non aver raggiunto il requisito minimo di esperienza richiesto, nonostante avesse stipulato un contratto di avvalimento. Il TAR ha confermato che, in base all’art. 128 del Codice dei Contratti Pubblici, l’avvalimento non si applica agli affidamenti di servizi alla persona, come quello oggetto di gara. Pertanto l’esclusione è stata ritenuta legittima.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza chiarisce che, per gli appalti relativi ai servizi alla persona (ad esempio, servizi scolastici per disabili), l’istituto dell’avvalimento non trova applicazione, salvo che la lex specialis lo preveda espressamente. La scelta della stazione appaltante di escludere la cooperativa, che non raggiungeva il requisito minimo in proprio e tentava di sopperire tramite avvalimento, è conforme all’interpretazione dell’art. 128 d.lgs. 36/2023, che esclude questa possibilità. La decisione si fonda anche sulla coerenza con la normativa comunitaria e il margine di discrezionalità lasciato agli Stati membri nella disciplina dei servizi sociali. La presenza del riferimento all’avvalimento nel disciplinare di gara è stata ritenuta un refuso, non integrando una previsione positiva del suo utilizzo. Il ricorso è stato quindi respinto, con compensazione delle spese per l’assenza di precedenti giurisprudenziali consolidati e la presenza di riferimenti equivoci nei documenti di gara.