Annullo dell'aggiudicazione di gara per mancata motivazione nella revisione dei punteggi
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha annullato l'aggiudicazione del lotto n. 35 della gara per la fornitura di dispositivi medici presso l'Azienda Ospedaliera Universitaria "Renato Dulbecco", contestando la modifica non motivata dei punteggi tecnici da parte della Commissione di gara. La ditta ricorrente, che era risultata seconda, ha così ottenuto l'aggiudicazione in sostituzione della precedente aggiudicataria. Il Tribunale ha ritenuto valido il ricorso, respingendo le altre censure (avvalimento, mancanza requisiti, congruità offerte) e ha disposto il subentro della ricorrente nel contratto eventualmente già stipulato.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR si basa in primo luogo sull'accoglimento della doglianza relativa alla modifica del punteggio tecnico attribuito all’offerta dell’aggiudicataria, avvenuta dopo una sua richiesta di revisione, senza una puntuale motivazione che esplicitasse le ragioni del cambiamento rispetto al punteggio originario. Il Tribunale ha affermato che, pur essendo ammissibile la correzione di errori in autotutela da parte della Commissione, tale attività richiede una motivazione rafforzata, soprattutto quando comporti l'attribuzione di un punteggio superiore senza variazioni dell'offerta tecnica e dei criteri di valutazione. Sono invece state respinte le altre censure relative a vizi documentali (ad esempio la presunta mancanza di iscrizione CCIAA, la validità dell’avvalimento, la congruità delle offerte ed il giudizio sull’anomalia), poiché la documentazione fornita e la discrezionalità amministrativa erano ritenute sufficienti o insindacabili. Non essendo emersi profili che imponessero la rinnovazione della gara, il TAR ha assegnato il lotto al secondo classificato, con diritto di subentrare nel contratto.



