Inammissibilità del ricorso per difetto di notifica nella gara d’appalto del Lotto 5 Calabria (CIG: B76197736E)
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da DBM International s.r.l. contro l'aggiudicazione a EMZ Tecnologie Ambientali s.r.l. del Lotto 5 Calabria, nell'ambito di una gara pubblica per la fornitura di servizi per la raccolta differenziata. Il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché la notifica originaria non è stata correttamente effettuata a Invitalia, amministrazione aggiudicatrice.
Spiegazione Dettagliata
La decisione del TAR Calabria si fonda su una questione procedurale. Sebbene la ricorrente avesse sollevato molteplici motivi di merito relativi alla legittimità dell’aggiudicazione (ad esempio l'assenza dei requisiti di esecuzione ex art. 100 e possibili violazioni dei criteri di valutazione), il Tribunale ha ritenuto pregiudiziale il difetto di notificazione del ricorso amministrativo all’amministrazione resistente, Invitalia. È stato accertato che la notifica era stata eseguita a un indirizzo PEC non riferibile all’ente, rendendo la stessa giuridicamente inesistente, e dunque non sanabile né con la costituzione in giudizio né con la rinnovazione. Seguendo i principi consolidati della Cassazione, e l’art. 41 del Codice del Processo Amministrativo, il ricorso non può ritenersi idoneamente proposto nei termini. Pertanto, il TAR ha definito la controversia in rito senza affrontare i motivi di merito, compensando le spese vista la natura esclusivamente processuale della decisione.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo 90 viene citato in relazione agli obblighi di comunicazione digitale dell’aggiudicazione ai partecipanti alla gara. Il ricorso impugna, tra gli altri, la comunicazione dell’aggiudicazione ex art. 90, ma il vizio rilevato dal TAR riguarda il procedimento processuale e non la correttezza o meno delle comunicazioni previste da questa norma.
La ricorrente aveva contestato l’aggiudicazione per presunta mancanza dei requisiti di esecuzione richiesti dall’art. 100 del d.lgs. 36/2023, ovvero i requisiti di capacità tecnica, economica e professionale dell’aggiudicataria. Tuttavia, il TAR non è entrato nel merito di tale questione, poiché la causa è stata definita in rito per inammissibilità processuale del ricorso.



