Accesso all'offerta tecnica negli appalti pubblici: bilanciamento tra diritto di difesa e tutela dei segreti commerciali
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
La sentenza del TAR Calabria accoglie il ricorso della società LaBconsulenze S.r.l., annullando il diniego del Comune di Cariati all’accesso integrale dell’offerta tecnica dell’aggiudicataria in una procedura di appalto pubblico. Il Tribunale ordina all’amministrazione di consentire l’accesso, dopo aver verificato, insieme alla controinteressata, quali parti dell’offerta siano effettivamente tutelate come segreti tecnici e commerciali, applicando il principio di proporzionalità e un bilanciamento tra il diritto di difesa e la tutela del know-how. Le spese di lite sono compensate.
Spiegazione Dettagliata
Il Tribunale ha valutato il diniego opposto dal Comune alla richiesta della società ricorrente di visionare l’offerta tecnica dell’aggiudicataria in una gara d’appalto, motivato dall’esigenza di tutela dei segreti tecnici e commerciali di quest’ultima. La ricorrente ha dedotto la necessità dell’accesso per esercitare i propri diritti di difesa, in quanto seconda classificata e con uno scarto minimo di punteggio sull’offerta tecnica. Il TAR ha ritenuto illegittimo il diniego integrale, in quanto lesivo del principio di proporzionalità: l’amministrazione non può precludere totalmente l’accesso ma deve valutare, caso per caso e anche in contraddittorio con la parte controinteressata, quali specifici elementi dell’offerta siano effettivamente tutelati dal segreto tecnico/commerciale, consentendo invece l’accesso alle restanti parti. La decisione si fonda sull’interpretazione degli artt. 35 e 36 del nuovo Codice degli Appalti (d.lgs. 36/2023) alla luce anche della recente giurisprudenza europea, che impone il bilanciamento tra diritto alla tutela giurisdizionale effettiva e esigenze di riservatezza, senza automatismi. Il Collegio ordina quindi l’accesso limitato, dopo istruttoria sulle effettive esigenze di segretezza, e compensa le spese per la novità della materia e il mutato quadro giurisprudenziale.
Collegamenti al Codice Appalti
L’art. 35 disciplina il diritto di accesso agli atti di gara e le eccezioni fondate su segreti tecnici/commerciali. Il TAR richiama la norma per valutare la legittimità del diniego e ritiene che, pur riconoscendo la tutela dei segreti, essa non può comprimere totalmente il diritto di accesso difensivo se connotato da stretta indispensabilità. La sentenza applica il principio per cui la tutela della riservatezza è recessiva rispetto all’accesso necessario per la difesa, secondo quanto previsto dal combinato disposto dei commi 4 e 5 dell’articolo.
L’art. 36 regola il procedimento e il rito processuale accelerato per l’accesso agli atti di gara, richiedendo che eventuali oscuramenti di parti delle offerte possano essere impugnati entro dieci giorni. La sentenza richiama questa disposizione per legittimare il ricorso del concorrente escluso, chiarendo che il rito rapito si applica a qualsiasi oscuramento o diniego, anche implicito, come avvenuto nel caso in esame. Il TAR ribadisce l’obbligo di comunicazione trasparente e la necessità di ponderare le contrapposte esigenze nel bilanciamento tra accesso e segreto, conformemente all’interpretazione più recente anche in chiave comunitaria.



