24/04/2025
Art. 41

Annullamento dell’aggiudicazione dell’appalto per errata determinazione del ribasso sui costi della manodopera

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso di Calgeco S.r.l. contro la determinazione della Provincia di Vibo Valentia che aveva aggiudicato un appalto applicando erroneamente un ribasso anche ai costi della manodopera, non soggetti a ribasso secondo la normativa vigente. La Stazione Appaltante aveva proposto un importo dell’aggiudicazione inferiore rispetto a quello corretto, violando il principio dell’immodificabilità dell’offerta economica manifestata dalla ricorrente. Il Tribunale ha dunque annullato i provvedimenti impugnati nella parte relativa all’importo di aggiudicazione, con compensazione delle spese di giudizio.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’interpretazione dell’art. 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023, norma che stabilisce che i costi della manodopera debbano essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso nell’ambito dei contratti di lavori e servizi, salvo diversa manifestazione espressa dell’operatore economico che deve anche giustificare l’offerta in sede di verifica di anomalia. Nel caso di specie, Calgeco S.r.l. aveva chiaramente espresso di non applicare ribasso sui costi della manodopera, indicando un importo fermo in tal senso. Tuttavia, la Stazione Appaltante aveva applicato il ribasso anche a tale voce, determinando un’offerta economica inferiore a quella reale e configurando una modifica non consentita dell’offerta. Il Tribunale ha ritenuto che la Stazione Appaltante avrebbe dovuto rispettare la volontà dell’offerente o, in caso di dubbi, richiedere chiarimenti secondo l’art. 101 del d.lgs. 36/2023. Pertanto, la sentenza annulla i provvedimenti impugnati per violazione del principio di immodificabilità dell’offerta e per errata applicazione della normativa sui costi della manodopera, salvaguardando la legittimità della procedura e la corretta individuazione dell’importo di aggiudicazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 41

L’articolo 41, comma 14, del d.lgs. n. 36/2023 è centrale nella sentenza, in quanto detta la regola secondo cui i costi della manodopera devono essere scorporati dall’importo assoggettato al ribasso nella determinazione dell’offerta economica nei contratti di lavori e servizi. Il Tribunale interpreta questa norma facendo prevalere un’interpretazione secondo cui tali costi non possono essere oggetto di ribasso automatico, salvo che l’operatore economico dichiari espressamente di ribassarli e fornisca giustificazioni, condizione questa non verificatasi nel caso concreto. L’inosservanza di questa prescrizione da parte della Stazione Appaltante ha determinato l’annullamento del provvedimento impugnato.

Articoli di riferimento