24/04/2026
Art. 90

Improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse in gara di appalto per servizi di refezione scolastica nel Comune di Tropea

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria dichiara improcedibile il ricorso presentato dalla società Sorico S.r.l. contro l’aggiudicazione del servizio di refezione scolastica a favore di EP SpA. L’improcedibilità è dovuta alla rinuncia di EP SpA all’aggiudicazione per scadenza dei termini dell’offerta e al conseguente scorrimento della graduatoria che ha portato Sorico S.r.l. ad aggiudicarsi l’appalto. Le spese di lite vengono compensate tra le parti, dato che l’interesse al ricorso è venuto meno e non vi è soccombenza virtuale.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza prende atto che la società ricorrente, Sorico S.r.l., aveva impugnato l’aggiudicazione del servizio alla EP SpA lamentando il mancato possesso dei requisiti da parte dell’aggiudicatario. Tuttavia, durante il procedimento, EP SpA ha rinunciato all’aggiudicazione a causa della scadenza dei termini di validità dell’offerta. La stazione appaltante ha quindi effettuato lo scorrimento della graduatoria, aggiudicando il servizio alla ricorrente stessa. In quanto Sorico S.r.l. ha conseguito ciò che chiedeva (il ‘bene della vita’), il suo interesse al ricorso è venuto meno. Il TAR, applicando l’art. 35, co. 1, lett. c) c.p.a., dichiara il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse e compensa le spese di lite perché la soddisfazione della ricorrente deriva da circostanze sopravvenute (rinuncia dell’aggiudicatario) e non da una condotta dell’Amministrazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 90

L’articolo 90 è citato in relazione alla comunicazione, da parte della Stazione Unica Appaltante della Provincia di Vibo Valentia, dell’avvenuta aggiudicazione dell’appalto in favore di EP SpA. La ricorrente aveva impugnato anche questa comunicazione, che rappresentava la formalizzazione dell’esito della gara, ritenuta illegittima per assenza di requisiti dell’aggiudicatario. L’articolo 90 disciplina appunto l’obbligo della stazione appaltante di informare tempestivamente gli offerenti sugli esiti della procedura e sulle motivazioni delle decisioni assunte.

Articoli di riferimento