Rigetto del ricorso contro l’aggiudicazione nell’appalto per il consolidamento del costone roccioso a San Giovanni in Fiore
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha respinto il ricorso presentato dalla CO.I.V. S.r.l., seconda classificata, contro l’aggiudicazione dei lavori di consolidamento del costone roccioso a Cricelli Costruzioni S.r.l. La ricorrente aveva contestato varie irregolarità nella procedura di gara e nella valutazione delle offerte, tra cui la correttezza della procura, l’accesso agli atti, la dichiarazione di subappalto, i costi della manodopera, errori nel calcolo dei punteggi tecnici e la valutazione tecnica della commissione. Il Tribunale ha rigettato tutti i motivi di ricorso, ritenendo la procedura regolare, la valutazione tecnica discrezionale e legittima e le giustificazioni fornite in ordine ai costi della manodopera adeguate.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza si basa su una verifica approfondita delle censure sollevate dalla parte ricorrente. In merito alla procura con firma illeggibile, il Tribunale ha applicato la giurisprudenza civilistica e amministrativa, ammettendo la sanatoria a seguito della produzione tardiva ma tempestiva della documentazione necessaria. Sulla questione dell’accesso agli atti, la perdita dell’interesse è stata dichiarata in seguito alla effettiva messa a disposizione dei documenti richiesti. Quanto alla dichiarazione di subappalto, essa è stata interpretata come conforme al limite legale del 49%, data la natura specifica e univoca dell’appalto per categoria unica OS12-B. Sul tema dei costi della manodopera, la sentenza evidenzia come, pur essendo i costi non soggetti a ribasso, la normativa prevede che un ribasso effettuato non comporti automaticamente esclusione ma una verifica di anomalia e su questa base il giudizio della commissione è stato ritenuto logico e coerente, avendo la società aggiudicataria fornito giustificazioni analitiche e dettagliate. Per quanto riguarda gli errori di calcolo dei punteggi, il Tribunale ha ravvisato solo errori aritmetici emendabili senza alterare l’esito complessivo della gara, escludendo qualsiasi manomissione. Infine, il giudizio tecnico della commissione è stato ritenuto insindacabile se non in presenza di vizi di legittimità chiari e gravi, non prospettati dalla ricorrente, che non può sostituirsi all’amministrazione nelle valutazioni tecniche di merito. Pertanto, l’impugnativa è stata rigettata, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese.
Collegamenti al Codice Appalti
L’articolo è stato richiamato in relazione alla disciplina sui costi e ai contenuti della progettazione esecutiva, in particolare per quanto riguarda la valutazione dei costi della manodopera in gara. La sentenza valorizza infatti il quadro economico approvato con progetto esecutivo, che quantifica i costi della manodopera, confrontandoli con l’offerta anormalmente bassa presentata e la conseguente necessità di verifica e giustificazione.
Il Tribunale ha applicato le disposizioni di questo articolo per valutare la presunta anomalia dell’offerta della Cricelli Costruzioni S.r.l., in particolare per il ribasso sul costo della manodopera. Sulla base dell’articolo 110 e delle interpretazioni giurisprudenziali, ha ritenuto che il ribasso non comporti automaticamente esclusione, ma permetta una verifica dettagliata e la richiesta di giustificazioni da parte dell’offerente, che nel caso di specie sono state ritenute dettagliate, coerenti e idonee.



