27/10/2025
Art. 72Art. 108

Inammissibilità del ricorso contro l’aggiudicazione di gara per difetto di legittimazione (TAR Calabria, lotto 20, appalto disinfettanti, 2025)

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha dichiarato inammissibile il ricorso di Endo Hospital S.r.l. contro l’aggiudicazione del lotto 20 di una gara per forniture sanitarie, in quanto la società ricorrente non aveva partecipato alla procedura, ritenendo i prezzi a base d'asta fuori mercato. Il Tribunale ha chiarito che solo chi partecipa ad una gara o impugna subito le clausole escludenti può contestarne gli esiti; in assenza di impugnazione tempestiva, non sussiste legittimazione a ricorrere.

Spiegazione Dettagliata

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria ha valutato il ricorso presentato da Endo Hospital S.r.l., che chiedeva l’annullamento dell’aggiudicazione del lotto 20 di una gara pubblica a favore di Giochemica S.r.l., pur non avendo partecipato alla procedura. Endo Hospital giustificava la mancata partecipazione affermando che i prezzi di gara fossero troppo bassi (‘fuori mercato’), rendendo impossibile per essa formulare un’offerta, e lamentava che l’offerta della vincitrice non fosse conforme al capitolato. Tuttavia, il TAR ha ribadito che, in base a consolidata giurisprudenza, la legittimazione ad impugnare gli atti di gara spetta solo a chi ha preso parte alla procedura stessa o a chi abbia immediatamente impugnato eventuali clausole di bando “immediatamente escludenti” (ad esempio, condizioni che rendano oggettivamente impossibile la partecipazione), ma non a chi si sia volontariamente astenuto dalla gara sperando in una futura nuova procedura più favorevole. Nel caso concreto, Endo Hospital non ha impugnato nei termini la clausola relativa ai prezzi di base e non ha presentato offerta: pertanto, non ha titolo per contestare l’aggiudicazione. La particolarità della vicenda ha giustificato la compensazione delle spese di lite.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 72

L’articolo 72 disciplina la procedura ristretta, adottata per la gara in oggetto. La sentenza fa riferimento alle modalità della procedura e alla legittimazione a parteciparvi: solo gli operatori invitati possono presentare offerta, e la corretta gestione delle fasi procedurali è rilevante ai fini della legittimazione a ricorrere. Tuttavia, il vero nodo è che la ricorrente non ha partecipato e non ha quindi posizione differenziata nella procedura.

Articolo 108

L’articolo 108 riguarda i criteri di aggiudicazione della gara, in particolare il criterio del minor prezzo applicato nel caso in esame. Nella sentenza, viene menzionato perché la ricorrente sosteneva che il prezzo di base fosse non congruo o fuori mercato; tuttavia, il TAR ha chiarito che la corretta impugnazione si sarebbe dovuta rivolgere immediatamente contro la clausola di gara contenente i prezzi-base, in quanto potenzialmente escludente. Poiché ciò non è avvenuto, la procedura di aggiudicazione secondo l’art. 108 è rimasta valida e non contestabile ex post dalla ricorrente.

Articoli di riferimento