27/10/2025
Art. 35

Accesso agli atti di gara e limiti alla riservatezza: annullamento del diniego di ostensione delle giustificazioni dell’offerta anomala

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Calabria ha accolto il ricorso della società Impremed S.p.A. contro la Regione Calabria e ADAPTA S.p.A., annullando il diniego di accesso alle giustificazioni dell’offerta economica presentata da ADAPTA nell’ambito di una procedura di gara pubblica. Il Tribunale ha stabilito che la Regione avrebbe dovuto valutare in modo autonomo e concreto le ragioni di riservatezza invocate da ADAPTA, che si era limitata ad affermazioni generiche, e non poteva rigettare l’istanza di accesso senza tale valutazione. La Regione è stata quindi condannata a rilasciare la documentazione richiesta entro 15 giorni.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si fonda sull’esigenza di garantire la trasparenza delle procedure di gara pubblica bilanciandola con la tutela dei segreti tecnici e commerciali delle imprese. Nel caso concreto, la richiesta di accesso da parte di Impremed alle giustificazioni dell’offerta anomala di ADAPTA era stata rigettata dalla Regione sulla base di una generica opposizione dell’aggiudicataria, riferita alla presunta esistenza di dati sensibili e segreti industriali. Tuttavia, la giurisprudenza (richiamata dal TAR) precisa che il segreto tecnico-commerciale deve essere provato in modo dettagliato e rigoroso e che l’autorità aggiudicatrice ha l’obbligo di valutare autonomamente l’effettiva sussistenza delle esigenze di riservatezza, potendo eventualmente limitare l’accesso solo in relazione alle parti effettivamente coperte da segreto. Nel caso di specie, tali oneri non sono stati soddisfatti né da ADAPTA (che ha opposto ragioni indimostrate) né dalla Regione (che non ha svolto alcuna istruttoria indipendente). Il TAR, pertanto, ha riconosciuto il diritto di accesso di Impremed alla documentazione richiesta, ordinando alla Regione la relativa ostensione e condannando Regione e controinteressata alle spese.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 35

L’articolo 35 del d.lgs. n. 36/2023 disciplina il diritto di accesso agli atti delle procedure di affidamento e prevede che il diritto possa essere limitato in presenza di una motivata e comprovata dichiarazione dell’offerente volta a tutelare segreti tecnici o commerciali. Tuttavia, l’accesso deve essere garantito ai concorrenti quando indispensabile per la tutela in giudizio dei propri interessi. Il TAR richiama espressamente tali disposizioni per affermare che la semplice opposizione generica dell’operatore economico non è sufficiente: occorre una puntuale motivazione e una valutazione autonoma da parte dell’amministrazione, che manca nel caso di specie. L’articolo viene quindi interpretato in senso 'aperturista': l’ostensione degli atti alle imprese collocate nei primi cinque posti è la regola, limitabile solo di fronte a comprovate esigenze di riservatezza adeguatamente istruite e motivate.

Articoli di riferimento