Legittimità dell'interdittiva antimafia e decadenza automatica delle autorizzazioni commerciali: rigetto del ricorso contro Prefettura e Comune
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha respinto il ricorso di una società contro l'interdittiva antimafia emessa dalla Prefettura di Catanzaro e, conseguentemente, contro il provvedimento comunale di decadenza delle SCIA. La decisione ha confermato che la Prefettura può fondare l’interdittiva su elementi indiziari anche se non vi sono condanne penali, privilegiando la tutela della legalità nell’economia. Il Comune ha solo applicato in modo vincolato la decadenza della SCIA in seguito all’interdittiva. Sono state ritenute infondate le censure sul mancato contraddittorio e sulla mancanza di motivazione degli atti amministrativi.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza evidenzia vari passaggi fondamentali: 1) Il giudice ha ritenuto infondate le censure circa la mancata comunicazione di avvio procedimento o preavviso di rigetto, richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato secondo cui, prima della novella del 2021, nei procedimenti antimafia tale adempimento non era necessario per le esigenze di urgenza e riservatezza nell’azione preventiva contro le infiltrazioni mafiose, essendo sufficiente una comunicazione successiva; 2) Il TAR ha ribadito che l’interdittiva antimafia può fondarsi su elementi indiziari e su un quadro complessivo di segnali, anche se non vi sono condanne penali o se i fatti sono risalenti, purché il rischio di condizionamento sia attuale e plausibile. Non serve una prova penale, basta una valutazione logica e complessiva degli indizi raccolti; 3) Le doglianze relative alla decadenza delle SCIA sono state ritenute infondate perché il Comune non aveva discrezionalità: si doveva limitare a dar seguito agli effetti automatici dell’interdittiva antimafia sul piano autorizzativo, senza un autonomo procedimento partecipativo né specifica motivazione. La sentenza fornisce inoltre una precisa ricostruzione del quadro normativo nazionale e comunitario in materia di prevenzione antimafia, ribadendo la preminenza della tutela dell’ordine pubblico rispetto ad altri principi amministrativi quali il contraddittorio procedimentale.



