Gara d'appalto concessione servizio nel Comune di Catanzaro: irricevibilità del ricorso dell’aggiudicatario su obblighi di assunzione personale e indennizzo gestore uscente
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Calabria ha dichiarato irricevibile il ricorso presentato dall’aggiudicatario di una gara pubblica del Comune di Catanzaro, che mirava ad annullare alcune clausole della gara relative all’obbligo di assunzione del personale del gestore uscente e all’acquisizione/indennizzo per una porzione di impianto. Il Tribunale ha rilevato che la società ricorrente ha impugnato tardivamente l’aggiudicazione, in quanto il termine decorre dalla comunicazione dell’aggiudicazione e non dall’atto che ne attribuisce efficacia. Anche i successivi motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, in quanto presentati in continuità logica con il ricorso principale già irricevibile.
Spiegazione Dettagliata
La decisione si fonda sul principio giurisprudenziale secondo cui l’atto lesivo che fa decorrere il termine per impugnare in materia di appalti pubblici è la comunicazione dell’aggiudicazione, non il successivo atto che ne dichiara l’efficacia. Tale interpretazione si basa sul fatto che le obbligazioni contestate (assunzione personale, indennizzo al gestore uscente) discendono dalla lex specialis di gara, la cui portata lesiva si concretizza con la selezione dell’aggiudicatario. La ricorrente ha presentato il ricorso oltre il termine decadenziale previsto dalla legge; di conseguenza, il ricorso è irricevibile e i motivi aggiunti sono inammissibili, secondo il principio processuale per cui l’inammissibilità del ricorso principale si riflette su quelli ulteriori. Il TAR ha inoltre ribadito che la separazione tra determinazione di aggiudicazione e attribuzione di efficacia (prevista dal vecchio Codice degli Appalti, art. 32, co. 7) non incide sul termine decadenziale per l’impugnazione. Sono state condannate le spese di giudizio a carico della ricorrente.



