30/06/2025
Art. 104

Esclusione per irregolarità nel contratto di avvalimento in gara per concessione impianto sportivo

Visualizza documento originale

Sintesi della Sentenza

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria ha rigettato il ricorso di A.s.d. Aek Crotone contro l'esclusione dalla procedura negoziata per l’affidamento in concessione dell’impianto sportivo Campo Sportivo di Tufolo, confermando la legittimità della determinazione dirigenziale che ha ammesso solo il raggruppamento A.s.d. Scuola Atletica Krotoniate. L'esclusione si fondava sull'illegittimità del contratto di avvalimento presentato da A.s.d. Aek, che non indicava specificamente le risorse messe a disposizione e mancava della dichiarazione di impegno delle imprese ausiliarie, in violazione delle prescrizioni di gara. Inoltre, il Tribunale ha dichiarato inammissibili le impugnazioni successive relative all’aggiudicazione e alla consegna del servizio per difetto di legittimazione, dato che l’esclusione dalla gara priva di interesse a contestarne le fasi successive.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza si basa sull’esame della legittimità dell'esclusione di A.s.d. Aek dalla gara per carenze formali e sostanziali nel contratto di avvalimento, che è un istituto giuridico disciplinato dall’art. 104 del Codice dei Contratti Pubblici. Il contratto presentato da A.s.d. Aek non rispettava il requisito essenziale previsto dalla lettera di invito, cioè l’indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dalle imprese ausiliarie, né era corredata dalle dichiarazioni di impegno richieste. Il Tribunale ha confermato che tali omissioni integrano una causa di esclusione non sanabile, in quanto la normativa richiede inequivocabilmente la forma scritta con tali contenuti, pena la nullità. Per quanto concerne la data certa del contratto di avvalimento, è stato chiarito che il documento prodotto con firma digitale delle imprese ausiliarie allegato all’offerta garantisce la validità temporale. La contestazione sul corrispettivo del contratto di avvalimento è stata rigettata, poiché la giurisprudenza ammette che l'onerosità non sia elemento essenziale. Infine, avendo l’esclusione dalla gara reso A.s.d. Aek priva di legittimazione e interesse a impugnare gli atti successivi, tutti i motivi aggiunti sono stati dichiarati inammissibili, consolidando il principio che il concorrente escluso legittimamente non può contestare l’aggiudicazione e l’esecuzione del contratto.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 104

L'articolo 104 del D.Lgs. n. 36/2023 è stato centrale per valutare la validità del contratto di avvalimento presentato da A.s.d. Aek. La sentenza ha evidenziato come la forma scritta con la specifica indicazione delle risorse messe a disposizione dall’impresa ausiliaria sia un requisito imprescindibile a pena di nullità. La mancanza di questa specificazione, così come l'assenza delle dichiarazioni di impegno delle ausiliarie, ha legittimato l'esclusione dalla procedura selettiva. Inoltre, il Tribunale ha interpretato le norme relative alla data certa del contratto e ha ricordato che l'onerosità non è un elemento essenziale, conformandosi alla giurisprudenza richiamata, ribadendo la disciplina rigorosa dell’avvalimento contenuta nel citato articolo.

Articoli di riferimento