03/02/2026
Art. 72

Inammissibilità del ricorso sull’assegnazione delle concessioni demaniali per acquacoltura nel Golfo di Follonica

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha dichiarato inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso promosso da Agroittica Toscana contro le determinazioni del Comune di Piombino relative alla procedura comparativa per l’assegnazione di concessioni marittime per acquacoltura nel Golfo di Follonica. La società ricorrente, pur contestando la legittimità della gara e i relativi criteri di selezione, è risultata assegnataria di uno dei lotti e non ha impugnato il provvedimento di aggiudicazione, conseguendo così la concessione che auspicava con una durata addirittura superiore a quella richiesta.

Spiegazione Dettagliata

La decisione del TAR si fonda innanzitutto sulla carenza di interesse attuale della ricorrente ad ottenere l’annullamento degli atti impugnati. Dopo la scadenza della concessione originaria – prorogata con provvedimenti non contestati – la partecipazione alla procedura comparativa è divenuta l’unico strumento legittimo per ottenere un nuovo titolo concessorio, coerentemente con i principi di concorrenza, trasparenza e inapplicabilità della proroga automatica fino al 2033 prevista dalla legge n. 145/2018 (limitata alle concessioni turistico-ricreative). La società Agroittica Toscana, avendo ottenuto l’assegnazione del lotto 2 e non avendo impugnato tale aggiudicazione, ha conseguito il "bene della vita" cui aspirava, venendo così meno ogni eventuale interesse processuale. Inoltre, anche nel merito, la domanda sarebbe comunque infondata perché la normativa europea e nazionale (incluse le recenti sentenze richiamate) impongono per risorse limitate come il demanio marittimo l’esperimento obbligatorio di una procedura evidenziale comparativa. Le doglianze sulla perimetrazione dell’area e sui criteri sono state giudicate infondate, trattandosi di scelte tecniche e pianificatorie non oggetto di tempestiva impugnazione.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 72

L’articolo 72 del D.Lgs. 36/2023, che regola la procedura ristretta nelle gare pubbliche, è stato richiamato dalla ricorrente per contestare l’applicabilità della procedura comparativa alla concessione di aree demaniali per acquacoltura. Il Tribunale ha ritenuto, invece, che il ricorso a una procedura competitiva ispirata ai principi di evidenza pubblica sia legittimo e necessario, considerata la natura di risorsa scarsa del demanio marittimo e in linea con la normativa comunitaria e nazionale sugli affidamenti tra più operatori economici. La procedura ristretta, citata a titolo esemplificativo, rappresenta uno strumento idoneo a garantire trasparenza e concorrenza anche nelle concessioni demaniali di questo tipo.

Articoli di riferimento