Legittimità della procedura di selezione e assegnazione budget tra strutture sanitarie private accreditate: il caso AUSL Toscana Sud Est
Visualizza documento originaleSintesi della Sentenza
Il TAR Toscana ha respinto il ricorso principale e i motivi aggiunti di Assisi Project S.p.A. contro l’assegnazione di budget alle strutture sanitarie private accreditate da parte dell’AUSL Toscana Sud Est e della Regione Toscana. La società ricorrente contestava i criteri di selezione, la valutazione dei requisiti economici, l’attribuzione dei punteggi e la legittimità della conclusione della procedura dopo una sopravvenuta sospensione normativa. Il Tribunale ha riconosciuto la legittimità delle scelte discrezionali dell’amministrazione, dell’applicazione del principio di territorialità e della valutazione dei criteri di qualità e requisiti economici, oltre alla corretta esclusione delle norme sopravvenute dalle procedure già in corso. Il ricorso incidentale proposto da Rugani Hospital S.r.l. è stato dichiarato improcedibile.
Spiegazione Dettagliata
La sentenza esamina una controversia relativa all’assegnazione di budget per prestazioni di ricovero alle strutture sanitarie private accreditate tramite procedura pubblica. La ricorrente Assisi Project S.p.A. ha contestato la legittimità della procedura sotto molteplici profili: in particolare, la previsione del principio di territorialità tra i criteri di assegnazione, la valutazione della capacità economica, la scelta e applicazione dei criteri di qualità e la rilevanza della sospensione normativa intervenuta durante la procedura.
Il TAR, richiamando ampia giurisprudenza, afferma che nella materia di gare e selezioni pubbliche l’amministrazione gode di un’ampia discrezionalità nella scelta dei criteri valutativi, sindacabile solo nei casi di macroscopica irragionevolezza o illogicità, che qui non sussistono. La previsione della territorialità, finalizzata ad assicurare la prossimità delle cure e la massima efficienza nell’accesso ai servizi sanitari, è giudicata coerente sia con la programmazione sanitaria regionale che con i principi costituzionali e di settore.
Quanto ai requisiti economici e ai criteri di qualità, il TAR ha ritenuto corretta la valutazione della commissione di gara, evidenziando che la lex specialis non imponeva soglie minime di fatturato e la valutazione era dunque fondata su considerazioni di congruità e compatibilità. Similmente, la scelta di criteri di qualità anche quantitativi è legittima, così come il mancato accoglimento delle doglianze sulla ripartizione dei punteggi, sulla base del principio di autoresponsabilità e del rispetto della lex specialis.
Infine, sulla questione della sopravvenuta sospensione normativa – con cui si chiedeva l’invalidità della procedura – il Tribunale richiama il principio del “tempus regit actum”, secondo cui le norme sopravvenute non si applicano alle procedure già avviate, salvo espressa previsione. La procedura e gli atti adottati sono quindi confermati come legittimi.
Il ricorso incidentale di Rugani Hospital è stato dichiarato improcedibile, non avendo carattere escludente e non essendo emersa la fondatezza delle censure principali. Le spese sono state poste in capo alla ricorrente soccombente.



