03/04/2026
Art. 179

Annullamento aggiudicazione concessione servizi ristorazione alle Gallerie degli Uffizi: rilevanza dell'interpretazione letterale della lex specialis e limiti dei chiarimenti della stazione appaltante

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Sintesi della Sentenza

Il TAR Toscana ha annullato l'aggiudicazione della concessione per i servizi di ristorazione e caffetteria delle Gallerie degli Uffizi, accogliendo il ricorso della seconda classificata, Bar Banqueting S.r.l. Il motivo principale riguarda una errata applicazione della formula di attribuzione del punteggio economico relativo alla componente ‘royalty’: la stazione appaltante aveva erroneamente considerato nella formula l'intero valore di royalty offerto dai concorrenti, invece del solo 'rialzo' rispetto alla base d’asta del 10%, come invece espressamente previsto dalla lex specialis. Il tribunale ha ritenuto inammissibile che una FAQ potesse modificare il tenore letterale del disciplinare. Contestualmente, sono stati respinti sia i motivi aggiunti della ricorrente principale sia il ricorso incidentale della controinteressata Compass Group Italia S.p.A., che sosteneva l’esclusione di Bar Banqueting S.r.l. e la riassegnazione dei punteggi tecnici. La procedura dovrà essere ripetuta dalla valutazione delle offerte economiche in poi.

Spiegazione Dettagliata

La sentenza enfatizza la centralità dell’interpretazione letterale della lex specialis nelle gare pubbliche: le regole di gara, in caso di ambiguità, non possono essere modificate o integrate da chiarimenti della stazione appaltante, come le FAQ, ma vanno applicate secondo il loro significato testuale, a tutela della par condicio tra i concorrenti. Il TAR ha riscontrato che in sede di attribuzione del punteggio per la componente 'royalty', la Commissione ha utilizzato come input della formula il valore assoluto della royalty offerta (es. 17% o 21,38%) anziché il solo rialzo rispetto alla base d’asta (es. 7% o 11,38%). Tale errore, determinante per il posizionamento in graduatoria, ha inficiato l'intera procedura di valutazione economica e, di conseguenza, l'aggiudicazione. Quanto alle ulteriori censure e al ricorso incidentale (Compass Group), il TAR ha dichiarato infondate le doglianze relative all’organizzazione del personale da parte di Bar Banqueting, ritenendo che la discrezionalità tecnica della stazione appaltante non sia sindacabile dal giudice se non in caso di illogicità manifesta o macroscopica. Parimenti, la verifica di anomalia nelle concessioni (e la sostenibilità del Piano Economico Finanziario) è rimessa a valutazioni tecniche dell’amministrazione, salvo gli stessi limiti di manifesta irragionevolezza. La sentenza chiarisce anche che le certificazioni linguistiche richieste a fini di punteggio devono essere allegate in sede di offerta e non possono essere sostituite da dichiarazioni o promesse.

Collegamenti al Codice Appalti

Articolo 179

L'articolo 179 viene richiamato per stabilire correttamente il valore stimato della concessione ai fini dell'applicazione della disciplina di gara e per la determinazione della base d'asta della componente 'royalty' (10% dei ricavi). Il TAR menziona che la lex specialis e la stima del valore, effettuata secondo i criteri oggettivi previsti dall'art. 179, sono vincolanti per la stazione appaltante e che la successiva applicazione della formula di attribuzione dei punteggi deve rispettare la base d’asta individuata, così come fissata in conformità a tale articolo.

Articoli di riferimento